In sintesi:
§ - l’indennità di modulo spetta ai medici, farmacisti ospedalieri e veterinari delle qualifiche intermedie, nella prima attuazione della norma, retroattivamente – a partire cioè dal 1 dicembre 1990 –, purché fossero in possesso dei requisiti soggettivi, di qualifica e di anzianità, richiesti per ottenere la responsabilità di un settore o di un modulo, sebbene il relativo formale conferimento, preceduto da selezione, sia stato conseguito successivamente a tale data. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Consiglio di Stato - Sez. V, Sent. n. 403 del 20.01.2011 omissis FATTO 1. Il T.A.R. per l’Umbria, con la sentenza in epigrafe, definitivamente pronunciando su tre distinti ricorsi riuniti, proposti da un gruppo di 69 medici, biologi e farmacisti ospedalieri, nei confronti...
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