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Cassazione Penale – (l’attività medica non assume carattere coercitivo)

29.10.2010
In sintesi:
§ - a parte il caso di trattamento sanitario obbligatorio, l'attività medica, sia essa svolta in forma privata, sia essa espressione di pubblico servizio, non assume caratteri coercitivi e si manifesta in controlli e prescrizioni, cui il paziente volontariamente aderisce o meno. In altri termini il pubblico servizio medico non comporta alcun atto autoritativo diretto a sottoporre l'utente al controllo preventivo delle condizioni di salute o all'osservanza di quanto prescritto, ma si svolge in base alla libera determinazione di costui. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione penale - Sez. VI, Sent. n. 37473 del 19.10.2010 Svolgimento del processo 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Venezia, a conferma della decisione del Tribunale di Belluno,...

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