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Consiglio di Stato – (titoli per l’esercizio della professione sanitaria di podologo)

04.10.2010
In sintesi:
§ - il Consiglio di Stato ha disatteso l’impostazione – quale quella sostenuta dai podologi ricorrenti e valorizzata dal Tar in primo grado – secondo cui tutti i titoli preesistenti dovevano essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione. In tal caso, la specifica previsione che postula chiaramente un riconoscimento costitutivo e caso per caso dell’equipollenza di taluni titoli anteriori sarebbe inutilmente data se vigesse un regime generale di automatica equipollenza. Il Collegio ha affermato che l’equipollenza può riguardare solo i titoli che dal punto di vista formale possano considerarsi idonei a garantire ai possessori una formazione sostanziale equivalente a quella oggi imposta a livello universitario. Per cui, sulla base di un’interpretazione...

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