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CASSAZIONE CIVILE – (no al licenziamento del lavoratore allergico)

22.10.2009
In sintesi:
§ - l'esercizio dell'iniziativa economica privata, garantito dalla Costituzione,, non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale, ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro ed alla salute, con la conseguenza che non viola la Carta Costituzionale, il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sent. n. 21710 del 13.10.2009 omissis Svolgimento del processo Con ricorso del 15 gennaio 2002 al...

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