In sintesi:
§ - La Corte di Cassazione, valutando la vicenda di un medico che aveva intentato un giudizio per il ottenere compensi adeguati al numero di assistiti, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo di 1.000,00 euro per ogni anno di ritardo nel processo. Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno...
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