In sintesi:
§ - la devoluzione del compito di curare, nel minore tempo possibile, la validazione di referti di primo livello e di approfondire - anche in collaborazione con i clinici - gli spunti diagnostici per patologie della propria sfera di attività, anche attraverso la disponibilità di strumentazione specifica,implica, da un lato, necessarie funzioni di certificazioni che solo il medico può svolgere e, dall’altro, una attività di approfondimento di studi diagnostici che, sotto il versante dello sviluppo della professionalità, possono essere presi in considerazione ai fine di escludere il demansionamento. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione Civile - Sezione Lavoro Sent. n. 11610 del 19.05.2009 omissis Svolgimento del processo Con ricorso del 16 ottobre 2002 C.S., medico...
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