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TAR Lazio – Roma – ( riconoscimento dei benefici della L. 104/92 ai parenti del disabile)

24.04.2009
In sintesi:
§ - Ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, che consente al lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ovvero di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede – è necessario che il lavoratore fornisca la prova dell’assistenza continua da lui solo prestata, soprattutto quando nell’ambito dei familiari (non necessariamente i soli componenti esclusivi del nucleo familiare) vi siano più persone idonee (per vincoli affettivi o doverosi di parentela) a fornire l’aiuto necessario alla persona menomata. La dimostrazione che i parenti ed affini dell’handicappato non sono in grado di occuparsi...

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