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TRIBUNALE di Sciacca – (la sospensione cautelare del dirigente non può essere lesiva del prestigio e dignità professionale)

04.02.2009
In sintesi:
§ - A norma dell'art.19 comma 2 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria, "il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque, per fatti estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell'art.36 del CCNL 5/12/96" La valutazione che l'amministrazione deve fare, in sede di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, attiene non già all'accertamento delle circostanze e dei fatti addebitati e della loro fondatezza, il cui esame si svolge invece nell'ambito dei pertinenti procedimenti disciplinari...

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