Accesso Rapido

CORTE di CASSAZIONE – Penale – ( colpa medica per sospensione farmaco anticoagulante )

07.07.2008
In sintesi:
§ - la mancata somministrazione di un farmaco [anticoagulante] è idonea a soddisfare la configurazione del rapporto di causalità tra omissione ed evento e quindi il requisito dell'"alto ed elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica", in assenza di altre possibili cause esclusive dell'evento. La sospensione del medicinale aveva determinato il rischio al massimo delle sue possibilità (mentre la somministrazione lo avrebbe ridotto al minimo). Pertanto, colpevole era stata la dimissione del paziente ad alto rischio senza la ripresa della somministrazione del medicinale anticoagulante, con responsabilità penale dell’imputato per avere, quale primario del reparto, seguito direttamente il soggetto ed essendo comunque tenuto a procurarsi informazioni precise sulle iniziative...

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