Accesso Rapido

CORTE di CASSAZIONE – Penale – ( condanna per mancata visita domiciliare )

10.06.2008
In sintesi:
§ - Il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all'art. 328 c.p., comma 1 può configurarsi a prescindere dall'esistenza di un evento dannoso, quale avrebbe potuto essere quello derivante dal ritardo nell'intervento sanitario conseguito al rifiuto della visita domiciliare. Nel caso concreto le condizioni del paziente, quali descritte in precedenza al sanitario di guardia, non erano o non apparivano certamente tali da giustificare il rifiuto dell'intervento da parte del medico che avrebbe avuto il dovere di visitare il paziente e di adottare le determinazioni del caso all'esito di un diretto ed accurato esame delle sue condizioni, che di certo non era possibile attraverso la comunicazione telefonica col padre del ragazzo. Non rileva, in più, che la diagnosi sia poi risultata conforme nella...

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