§ - il momento iniziale del decorso del termine per la proposizione della querela che, per giurisprudenza costante, coincide con quello in cui il titolare del diritto di querela viene a completa conoscenza del fatto reato nei suoi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva.
Questa conoscenza non può essere limitata alla sola consapevolezza dell'esistenza di conseguenze della patologia che ha riguardato la persona ma deve quanto meno estendersi alla possibilità che, su questa patologia, abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei medici che hanno seguito il caso. Diversamente difetterebbe la consapevolezza dell'astratta esistenza di un'ipotesi di reato che non si realizza solo con il verificarsi di un evento materiale ma richiede che la persona offesa abbia coscienza, sia pure sommaria, della violazione di regole cautelari nel trattamento della patologia e dell'influenza causale di questa violazione sull'evento dannoso verificatosi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Corte di Cassazione – Penale - Sezione IV, Sent. n. 13938 del 03/04/2008
omissis
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
1) Il Tribunale di Roma, con sentenza 17 gennaio 2005, ha dichiarato n.d.p. nei confronti di R.P. e M.M. in ordine al delitto di lesioni colpose gravi in danno di D. C. per tardività della querela. Ai due imputati, entrambi medici che avevano avuto in cura la persona offesa, era stato addebitato di non aver trattato adeguatamente la patologia da cui era affetta la paziente cagionandole lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni.
In particolare il giudice di merito ha ritenuto che la persona offesa alla data del 2 maggio 2001 avesse avuto "chiara la situazione così come determinatasi a seguito dell'intervento ed era consapevole della gravità delle conseguenze" e che nell'ottobre 2001, "a seguito dell'acquisizione della cartella clinica, la D. ha avuto chiaro il quadro degli interventi a lei praticati e degli esiti".
In conseguenza di quanto precede poiché la persona offesa aveva presentato la querela solo 25 luglio 2007 ne è stata ritenuta la tardività. 2) Contro la sentenza indicata ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il quale ha dedotto, come unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 124 c.p., evidenziando come la conoscenza dell'esistenza di determinate patologie non comportasse automaticamente - come invece ha ritenuto il Tribunale - la consapevolezza che le patologie fossero conseguenza di errori compiuti dai medici che avevano seguito il trattamento terapeutico praticato alla paziente. Solo nel maggio 2002 la persona offesa, rivoltasi ad un medico legale, aveva avuto conoscenza dell'esistenza degli errori terapeutici cui era ricollegabile la malattia sofferta e quindi solo da tale epoca poteva decorrere il termine per la proposizione della querela.
3) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
Va anzitutto premesso che l'accertamento svolto dal giudice di merito sulla tempestività, o tardività, della querela involge anche un accertamento di fatto che, se condotto con corretti criteri logico giuridici, si sottrae al controllo di legittimità.
Nel caso in esame l'accertamento di fatto condotto dal giudice di merito non è posto in discussione; con il ricorso si contesta invece la correttezza dei criteri utilizzati dal giudice di merito per individuare il momento iniziale del decorso del termine per la proposizione della querela che, per giurisprudenza costante, coincide con quello in cui il titolare del diritto di querela viene a completa conoscenza del fatto reato nei suoi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva.
Questa conoscenza non può essere limitata, come ritiene la sentenza impugnata, alla sola consapevolezza dell'esistenza di conseguenze della patologia che ha riguardato la persona ma deve quanto meno estendersi alla possibilità che, su questa patologia, abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei medici che hanno seguito il caso. Diversamente difetterebbe la consapevolezza dell'astratta esistenza di un'ipotesi di reato che non si realizza solo con il verificarsi di un evento materiale ma richiede che la persona offesa abbia coscienza, sia pure sommaria, della violazione di regole cautelari nel trattamento della patologia e dell'influenza causale di questa violazione sull'evento dannoso verificatosi.
In questo senso va interpreta la giurisprudenza di legittimità (compresa quella richiamata nella sentenza impugnata) dalla quale si evince che il termine inizia a decorrere quando la persona offesa abbia la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (v. in questo senso Cass., sez. 3, 19 dicembre 2005 n. 3943, Decurione, rv. 233483 in tema di violenza sessuale a minore; sez. 5, 19 dicembre 2005 n. 5944, Ambrogio, rv. 233846, in tema di diffamazione "progressiva" a mezzo stampa; 6 febbraio 2003 n. 11781, Blangero, rv.
223909; sez. 2, 24 luglio 2002 n. 29923, Battistuzzi, rv. 222083;
sez. 5, 20 gennaio 2000 n. 3315, Prando, rv. 215580).
Orbene non è possibile, nel caso di lesioni colpose astrattamente riconducibili a responsabilità medica, che la mera conoscenza delle conseguenze subite in esito al trattamento terapeutico costituisca consapevolezza dell'esistenza del reato perchè difetta ancora, nella persona offesa, la consapevolezza della circostanza che il medico ha violato le regole dell'arte medica cagionando le lesioni.
Nel caso in esame il Tribunale si è limitato all'accertamento della consapevolezza dell'esistenza degli esiti della malattia senza indagare se la paziente fosse a conoscenza degli errori diagnostici e terapeutici ipotizzati e senza verificare se questa conoscenza sia intervenuta solo dopo l'espletamento della consulenza medico legale.
Il ricorso proposto deve dunque ritenersi fondato senza che debba farsi riferimento all'esistenza, nel nostro ordinamento, di una presunzione di tempestività della querela che può essere vinta solo se chi vi ha interesse ne prova la tardività (su questo principio v., da ultimo, Cass., sez. 6, 24 giugno 2003 n. 35122, Sangalli, rv.
226327).
4) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Quanto all'individuazione del giudice di rinvio fatte le seguenti considerazioni. Al momento della pronunzia della sentenza impugnata e della proposizione del ricorso era in vigore il testo previgente dell'art. 593 c.p.p. il cui comma 1 prevedeva l'appellabilità, per il Pubblico Ministero, delle sentenze di proscioglimento quale deve essere considerata anche quella di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela.
Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero deve dunque essere considerato un ricorso immediato in cassazione proposto ai sensi dell'art. 569 c.p.p. e non un ricorso reso necessario dalla sopravvenuta inappellabilità da parte del P.M. delle sentenze di proscioglimento ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1; ne consegue che, in applicazione al ricordato art. 569 c.p.p., comma 4 (e non vertendosi nella prima ipotesi prevista da questo comma) il rinvio al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale - annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008