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CORTE di CASSAZIONE – Penale - Falsa attestazione, in assenza di visita medica

07.05.2008
In sintesi:
Il certificato rilasciato dal medico è destinato a provare la verità di fatti morbosi a qualsiasi terzo interessato e presuppone necessariamente, anche se implicitamente, che il medico stesso abbia proceduto direttamente all'accertamento della malattia mediante visita del paziente. Per conseguenza risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato Integra il reato di falsità ideologica commessa dal p.u. in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) - e non quello di falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) - la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente...

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