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TRIBUNALE di TORINO – ( gratuita la diffusione di musica negli studi medici )

29.04.2008
In sintesi:
§ - la riproduzione musicale in uno studio medico - medico-dentistico nel caso specifico - non è effettuata a scopo di lucro, neppure indirettamente, atteso che il medico dentista ascolta la musica mentre lavora soltanto per diletto e il paziente è indifferente al fatto che nello studio venga trasmessa della musica, né è indotto a scegliere un dentista piuttosto che un altro in base al fatto che nello studio si ascolti della musica. Consegue che il medico non è tenuto al versamento di compensi in favore del produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Tribunale di Torino - Sezione IX, Sent. del 21/03/2008. omissis...

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