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CORTE di CASSAZIONE – ( quando l’IRAP non è dovuta dal medico generico convenzionato e può essere rimborsata)

21.02.2008
In sintesi:
§ - L'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale integra il presupposto impositivo per l'I.R.A.P. ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Cassazione Civile - Sezione V, Sent. n. 2580 del 04/02/2008 Omissis...

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