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TRIBUNALE di MONZA – (fornitura di farmaci all'Azienda Universitaria: quando può dirsi concluso il contratto? )

20.07.2007
In sintesi:
§ - il contratto relativo alla fornitura di farmaci, è concluso ai sensi dell’art. 1327 c.c., mediante ordine dei medicinali da parte dell'Azienda ed inizio dell'esecuzione tramite consegna dei medicinali al vettore. La forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 17 del R.D. 2440/23 non vale per tutti i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, ma solo per alcuni di essi. Ai sensi dell'articolo appena menzionato "...i contratti a trattativa privata...possono anche stipularsi...per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali". L'orientamento giurisprudenziale creatosi in tema di forniture di prodotti farmaceutici pacificamente ammette la legittimità della conclusione dei relativi contratti con le modalità di cui all'art. 1327...

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