In sintesi:
§ - in presenza di specifica domanda rivolta alla ASL, con richiesta di autorizzazione a scegliere il sanitario in deroga alle norme che regolano la “scelta” nel rispetto degli ambiti territoriali, con la motivazione di sussistenza di rapporto fiduciario, continuità terapeutica e diritto di libera scelta del medico appartenente alla stessa ASL, essendo tali presupposti quelli previsti dall'art. 40 comma 10 dell'A.C.N., detta opzione, nel caso di specie, è stata ritenuta legittima. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] TAR Piemonte Torino, Sez. II, Sent. n. 1313 del 17/03/2007 omissis Svolgimento del processo Con il ricorso in esame è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento in data 13 settembre 2006, comunicato il 15.09.2006, del Responsabile del...
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