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CORTE d’APPELLO di Milano – ( esercizio abusivo della professione medica e rischi per i medici collaboratori )

09.03.2007
In sintesi:
Posto che alla figura professionale dell'odontotecnico è preclusa qualunque manovra nel cavo orale di un paziente - anche la stessa ispezione - essendogli consentita la sola realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato, commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell'art. 348 cod. pen., l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria, limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi. Sarebbero sul crinale di una responsabilità concorsuale i medici dentisti o odontoiatri che si avvicendano nella collaborazione con chi esercita abusivamente la professione medica, laddove avessero avuto elementi per ritenere che l'imputato...

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