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CASSAZIONE PENALE – ( conseguenze penali per la certificazione di una visita medica mai avvenuta).

19.02.2007
In sintesi:
§ - Il certificato rilasciato dal medico convenzionato con al U.S.L. per la parte relativa al giudizio diagnostico e prognostico ha natura di certificato, essendo basato sulle conoscenze scientifiche del sanitario, mentre riveste qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le attestazioni relative, come nella specie, all'attività svolta (visita medica) nonchè ai fatti avvenuti alla sua presenza, quali, in particolare, la presentazione del paziente. Si configura, pertanto, nel caso di specie, il reato di falsità ideologica in atto pubblico con condanna alla pena prevista dalla Legge. ( Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ) Cassazione penale, Sezione V, Sent. n. 3250 del 29/01/2007, udienza 15/12/2006 omissis...

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