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CASSAZIONE CIVILE – (radiazione del medico dall’albo ed interruzione della prescrizione quinquennale)

09.02.2007
In sintesi:
§ - La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare a carico di un medico è legittimamente interrotta, con effetto istantaneo, sia dall'atto di apertura di un procedimento penale a carico dell'incolpato, sia da tutti gli altri atti del procedimento medesimo di natura propulsiva, probatoria, decisoria, con esclusione, peraltro (rispetto alla previsione penalistica di cui all'art. 160 c.p.) del limite del prolungamento complessivo del termine non oltre la metà, ed esclusa, altresì, l'applicabilità, al procedimento disciplinare, dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione di cui all'art. 2945 c.c., comma 2. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net) Cassazione civile, III Sezione, n. 636 del 15/01/2007 omissis Svolgimento del processo Con delib. 22 luglio 2004, L'Ordine...

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