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Sedute fisioterapiche senza prescrizione medica: quali le conseguenze.

2025-09-10 Giurisprudenza
In sintesi:
il ricorrente, secondo le risultanze processuali, segnatamente le dichiarazioni delle persone offese, ha posto in essere attività di specifica spettanza medica, perché agiva senza alcuna diagnosi e prescrizione medica, formulando una diagnosi e un programma di sedute sulla base dei dolori e fastidi riferiti dalla paziente. I riferimento ai "profili professionali" contenuto nell'art. 2 L. 251/2000, circoscrivono l'entità dell'autonomia riconosciuta al fisioterapista nel duplice senso che essa può esplicarsi solo nell'ambito del profilo e delle competenze professionali proprie del fisioterapista e, comunque, in rapporto con le diagnosi e prescrizioni di stretta competenza medica, cioè all'interno di una preliminare individuazione del...

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