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TAR SICILIA - (Il sostituto di medicina generale, non puo’ far parte delle commissioni per l’accertamento della invalidità)

29.03.2008 Giurisprudenza
In sintesi:
L'art. 1 legge n. 295/1990 prevede che le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile "sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di Presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti di Medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente". Non è possibile ritenere convenzionato, un medico, per il solo fatto che ha svolto attività sostitutiva di altri sanitari, titolari di incarico di continuità assistenziale. La continuità assistenziale è svolta da medici convenzionati di medicina generale (artt. 47 ss. DPR n. 484/1996), ma la sostituzione del titolare incaricato non implica un rapporto di convenzione...

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