In sintesi:
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un professionista certificato e abilitato all’interno di stabilimenti sportivi, ed eventualmente nell’ambito di programmi che includono anche servizi di benessere e di cultura fisici, costituisce una prestazione di servizi distinta e indipendente e non può rientrare nell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. ****************** SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 4 marzo 2021 (*) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul...
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