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Per accertare il danno biologico indennizzabile dall’Inail il giudice deve attenersi alla tabella delle menomazioni

03.06.2008 Diritto / Dottrina
In sintesi:
Approvata con decreto ministeriale del 12 luglio 2000 – Nel nuovo regime introdotto dall’art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui all’art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è possibile per il lavoratore ottenere dall’Inail il riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al 16% subito dal lavoratore per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Per accertare l’entità di tale danno, che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del lavoratore danneggiato, il giudice – e per esso il consulente tecnico d’ufficio – deve far riferimento al...

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