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CORTE di CASSAZIONE - L’integrità fisica dei prestatori d’opera dev’essere tutelata pur se in presenza di consenso del lavoratore a svolgere attività pericolose

07.05.2008 Giurisprudenza
In sintesi:
Il consenso del lavoratore dipendente o autonomo a svolgere attività pericolosa non vale ad esimere da responsabilità il datore di lavoro, o il committente, che abbiano permesso che la prestazione di lavoro si svolgesse in un contesto obiettivamente non sicuro. L’art. 2087 cod. civ., come l’intera normativa in materia di sicurezza sul lavoro, obbliga l’imprenditore a predisporre comunque tutte le condizioni affinché sia tutelata l’integrità fisica dei prestatori d’opera. Tale obbligo sussiste anche nei confronti del lavoratore autonomo, allorché egli si trovi a rendere la sua prestazione nell’ambito dell’altrui organizzazione di impresa e al di fuori di ogni sua possibilità di controllo sulla sicurezza del contesto in cui è chiamato ad operare SENTENZA DEL 15-04-2008, n. 9898...

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