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La questione delle distanze minime tra farmacie torna al centro del dibattito.

2025-01-30 Giurisprudenza
In sintesi:
Il Consiglio di Stato ha riconfermato la legittimità della disciplina vigente in relazione alle distanze minime tra farmacie e la compatibilità del limite minimo di 200 metri stabilito dall'art. 1 della Legge n. 475 del 1968, con i principi costituzionali e comunitari applicabili. Alla luce della L. n. 475 del 1968 e della successiva L. n. 362 del 1991, il limite distanziometrico è uno dei due criteri su cui si basa la pianta organica delle farmacie (il criterio topografico e demografico). Si può sottolineare infatti come la pianta organica costituisca lo strumento fondamentale preordinato alla dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio, al fine di garantire una rete articolata di sedi che corrisponda in modo organico alle esigenze degli utenti. È...

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