Accesso Rapido

L'omesso controllo della cartella clinica agevola il ricorso alle presunzioni.

2017-02-17 Giurisprudenza

Avendo il medico l'obbligo di controllare la completezza e la esattezza delle

cartelle cliniche e dei referti allegati, la relativa violazione non solo comporta la

configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta

nell'art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, di un inesatto adempimento della sua

corrispondente prestazione professionale, ma consente, altresì, di fare ricorso alle

presunzioni per meglio supportare la pretesa risarcitoria, assumendo rilievo, al

riguardo, il criterio della "vicinanza alla prova", cioè della effettiva possibilità per

l'una o per l'altra parte di offrirla.

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App. Campobasso, Sent., 02-08-2016


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - nelle persone dei

Magistrati:

dr. Paolo DI CROCE - Presidente

dr. Maria Grazia d'ERRICO - Consigliere rel.

dr. Rita CAROSELLA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello n. 107/2014 R.G. avverso la sentenza n. 96/2014

emessa dal Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nel

procedimento iscritto al n. 82/2010 R.G.

Oggetto : risarcimento danni da responsabilità medica

TRA

C.N. (c.f. (...)), N.C.A. (c.f. (...)), in proprio e quali esercenti la responsabilità

genitoriale sui figli minori C.E. (c.f. (...)) e C.C. (c.f. (...)), elettivamente

domiciliati in Campobasso presso lo studio dell'avv. Franco Palladino, che li

rappresenta e difende, disgiuntamente, con gli avv.ti Enrico Cornelio e Claudia

Cornelio in virtù di procura in calce alla citazione in appello

APPELLANTI

E

A. - Azienda S.R. (p.Iva (...)), con sede in C., in persona del direttore generale p.t.

dr. A.P., elettivamente domiciliata in Campobasso presso lo studio dell'avv. Pio

Maurizio, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Di Felice in forza di procura a

margine della comparsa di costituzione e risposta in appello

APPELLATA

NONCHE'

SOCIETA' C.A. - SOCIETA' COOPERATIVA (p.Iva (...)), con sede in V., in persona

del procuratore dr. A.B. -in virtù di procura dell'11/11/2009 per Notar M.B. rep. n.

(...), in atti-, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Clementino

Pallante in Isernia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Improda in forza di

procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In fatto:- Con sentenza n. 96 depositata il 3/02/2014. il Tribunale civile di

Campobasso in composizione monocratica ha accolto parzialmente la domanda

avanzata con citazione notificata il 13/1/2010 dai coniugi N.C. ed A.N., in proprio

e quali genitori dei minori E. e C.C., nei confronti della A. (la quale aveva

chiamato in garanzia la Società C.A.), per il risarcimento in favore di ciascun attore

di tutti i danni morali, materiali, biologici e conseguenti a violazione di diritti

costituzionalmente protetti, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale via via

rivalutato, conseguenti all'intervento di parto cesareo praticato alla N. presso

l'Ospedale di Campobasso il 20/06/2006, dal quale erano nati due gemelli, cui era

seguita la morte del piccolo A. (in data 6/07/2006) e la grave invalidità della

gemella C..

Il Tribunale, sulla scorta della ctu medica espletata, ha condannato l'A. al

pagamento in favore degli attori della somma complessiva di Euro 1.150.009,00

oltre interessi al tasso legale da computarsi come stabilito in motivazione, nonché

al rimborso delle spese di lite e di ctu, ed ha condannato la Soc. C.A. a tenere

indenne la A. dalle conseguenze del giudizio, ivi incluse le spese processuali.

- Avverso tale sentenza hanno proposto appello dinanzi a questa Corte i

Cornacchione-N. con citazione notificata il 9/05/2014, articolato in nove motivi

concernenti l'erroneità della statuizione in ordine al quantum del risarcimento, del

quale hanno chiesto la rideterminazione, previa declaratoria dell'integrale

addebitabilità della morte di A.C. e dell'invalidità di C.C. all'inadempimento

contrattuale dell'Ospedale di Campobasso, con vittoria delle spese di appello e

rettifica dell'importo per spese vive contenuto nella sentenza di primo grado.

Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna degli

appellanti al pagamento delle spese del presente grado; la Società C.A. ha inoltre

eccepito l'inammissibiltà dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

In diritto: Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello appena

richiamata, la Corte ritiene che l'impugnazione in esame sia conforme ai requisiti

previsti dall'art. 342 c.p.c. nella sua nuova formulazione, successiva all'entrata in

vigore della novella intervenuta con la L. n. 134 del 2012, che ha modificato il

testo del citato art. 342 c.p.c. (nonché dell'art. 434 c.p.c.).

L'atto di appello contiene infatti la chiara ed inequivoca indicazione, nella

trattazione di ciascun motivo di gravame, sia delle parti della sentenza che si

intendono appellare che delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione

del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonchè l'indicazione delle

circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini del

riesame della decisione impugnata.

In ordine al concetto di specificità dei motivi di appello è bene puntualizzare che

esso si concretizza, come nel caso di specie, "nell'esposizione delle ragioni della

critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal giudice di

primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla

confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione" (cfr. Cass Civ.,

Sez. III, sent. n. 12608 del 18.06.2015); la S.C. ha anche precisato che "il requisito

della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una

verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consenta di

individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, onde

permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle

controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva.

Viceversa, non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono

violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a

supporto del gravame", ovvero che le deduzioni della parte appellante assumano

una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto

(Cass. civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6294; Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III,

sent. n. 22502 del 2014).

- Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la

sentenza per "la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., con riferimento

all'omissione diagnostica ai fini dell'asserita minaccia di parto prematuro e della

diagnosi di sofferenza fetale, e quindi di urgenza dell'intervento di cesarizzazione".

Il Tribunale ha premesso di condividere e richiamare integralmente la relazione del

consulente tecnico d'ufficio dr. U.D.G., il quale, anche sulla scorta delle

valutazioni effettuate dal coadiutore specialista ostetrico-ginecologo dr. G.S.: a)

aveva ritenuto censurabile l'operato dei sanitari che ebbero in cura A.N. nel corso

dell'accesso al P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso in data 19/06/2006 e

del successivo ricovero presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia della stessa

struttura, sia per l'omessa instaurazione di terapia tocolitica, sia nelle modalità di

somministrazione e dosaggio di terapia corticosteroidea (necessaria allo sviluppo

polmonare dei feti, in modo da evitare o quanto meno diminuire significativamente

l'insorgenza della sindrome da distress respiratorio poi manifestatasi in entrambi i

gemelli); b) aveva precisato che, per quanto risultante in cartella clinica, era

mancata la terapia tocolitica e non era stata utilizzata adeguata terapia con

glucocortiroidi; che anche a voler valutare la documentazione prodotta dalla parte

convenuta (consegne ostetriche ed infermieristiche) dalla quale risultava avviata la

terapia tocolitica senza specificità di dosaggio, restava senza spiegazioni la

mancata, necessaria, somministrazione della terapia corticosteroidea, effettuata con

dosaggio e timing di somministrazione insufficienti; c) aveva ritenuto meritevole

di censura anche la decisione di praticare alle 9,10 circa del 20/06/2006 il taglio

cesareo in urgenza alla gestante alla 30ma settimana, laddove le caratteristiche del

tracciato cardiotocografico alle ore 7,42 dello stesso giorno avrebbero consigliato

monitoraggio seriale ed una maggiore osservazione della paziente: al riguardo,

aveva rilevato che dalla cartella clinica ostetrica non risultava alcuna annotazione

circa la decisione di sottoporre la N. a cesareo, e che solo la cartella

anestesiologica riportava la diagnosi di "sofferenza fetale", in ordine alla quale

tuttavia l'unico dato disponibile era il cardiotocogramma, riportante una riduzione

della frequenza media cardiaca (85-105) con lento recupero fra le 8,30 e le 8,34

(fino a 140) e ridotta variabilità sino alle 8,41.

Il primo giudice ha poi recepito anche le conclusioni tratte dal ctu sul piano

dell'incidenza causale della condotta dei sanitari sulla morte del neonato A. e sulle

lesioni di C., ritenendo tale condotta idonea a determinare la perdita delle chances

degli stessi di non andare incontro alle complicanze comunque connesse alla loro

condizione di prematuri, valutate nel 50% per la bambina e nel 35-40% per il

gemello.

Tale conclusione è avversata dagli appellanti, i quali sostengono che sia la

situazione di prematurità dei feti che -soprattutto- la conseguente urgenza di

procedere al parto cesareo non risultano provate dall'Azienda sanitaria appellata,

gravata del relativo onere.

L'appello merita accoglimento.

Emerge dalla stessa relazione di ctu come non vi sia modo di sapere se la

situazione in cui si trovava la N. al momento della decisione di intervenire con il

cesareo fosse di "travaglio di parto pretermine in atto" (caratterizzato dal

raccorciamento ed appianamento del collo uterino e dalla dilazione dell'orificio

esterno dell'utero), o invece di "minaccia di parto pretermine" (in cui l'utero

presenta segni di attività contrattile avvertita dalla donna, ma il collo uterino è

preservato e presenta l'orificio esterno chiuso, o al massimo con dilatazione

inferiore a 3 cm.); il relativo accertamento richiede fra l'altro -sulla scorta della

bibliografia nota all'epoca dei fatti, menzionata dal dr. D.G.- la verifica della

presenza di contrazioni uterine persistenti, se vi è febbre e perdite ematiche,

l'esecuzione di ecotomografia trans vaginale, ed ove si sia in presenza della seconda

ipotesi occorre apprestare una "terapia diretta ad arrestare l'evoluzione del parto

pretermine nell'intento di ottenere la nascita di un bambino in condizioni tali non

solo da sopravvivere, ma da non presentare alcuno dei temuti esiti della prematurità

salvaguardando nel contempo anche la salute della madre; pertanto, è già obiettivo

desiderabile ritardare il parto pretermine anche di pochi giorni, allo scopo di

praticare la terapia con cortisonici per accelerare la maturazione polmonare del

bambino" (cfr. pagg. 48-50 della relazione del ctu).

Esaminando la cartella clinica, il ctu osserva che per la gestante non furono

espletate le incombenze suddette, non risultando posta in essere alcuna delle

procedure diagnostiche sopra descritte per l'accertamento dell'esistenza di un

travaglio di parto pretermine in atto (pag. 58 della relazione citata); si è poi già

sopra riferito al punto c) circa la mancanza in cartella clinica ostetrica di

indicazioni relative al parto cesareo di urgenza.

Come sottolineato dagli appellanti, in base ai principi in tema di responsabilità

civile nell'attività medico-chirurgica ormai consolidati in giurisprudenza, ove sia

dedotta una responsabilità contrattuale (o da "contatto sociale") della struttura

sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il

danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e

dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie

per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione od

omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato che la prestazione sia stata

eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento

imprevisto ed imprevedibile; peraltro, quanto alla prova dell'anzidetto nesso di

causalità, in ambito civilistico esso consiste anche nella relazione probabilistica

concreta tra condotta ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola

della normalità causale, del "più probabile che non" (cfr. Cass. Sez. un., n.577/'08;

Cass. n.975/'09; n.15993/'11; n.17143/12; n.4792/13).

In particolare, avendo il medico l'obbligo di controllare la completezza e la

esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati, la relativa violazione non solo

comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione

generale contenuta nell'art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, di un inesatto

adempimento della sua corrispondente prestazione professionale, ma consente,

altresì, di fare ricorso alle presunzioni per meglio supportare la pretesa risarcitoria,

assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della "vicinanza alla prova", cioè della

effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla (cfr., Cass. n.12273/04;

n.20101/09; n.1538/10; n.10060/10; Cass. 2011/n.12686).

Manca dunque la prova, che sarebbe stato onere dell'Azienda sanitaria fornire,

dell'effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi dell'intervento urgente di

parto cesareo: tanto rende superflua la disamina della problematica, cui hanno fatto

cenno gli appellanti, relativa all'errore medico innestatosi su di una situazione

patologica già in corso (ove dimostrata), in cui l'evento di danno imputabile può

configurarsi in termini di aggravamento della patologia già in via di sviluppo,

ovvero -nella prospettiva della causalità da perdita di chance - in termini di

privazione di possibilità di scongiurare un maggior pregiudizio rispetto a quello

che sarebbe seguito nel caso di tempestivi interventi terapeutici; in dette ipotesi,

l'orientamento della S.C. è comunque nel senso che, allorchè il fattore naturale non

sia tale da escludere del tutto il nesso causale rispetto alla condotta sanitaria,

questa resti fonte di responsabilità esclusiva, potendo al più operarsi una

delimitazione del "quantum" del risarcimento, in base ai principi di cui all'art. 1223

e ss. c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 21/07/2011, n. 15991; Cass. civ. Sez. III,

29/02/2016, n. 3893).

- Premesso che alla riconosciuta fondatezza dell'appello in ordine alla integrale

responsabilità della parte appellata consegue, in accoglimento per quanto di ragione

degli ulteriori motivi di appello, la rideterminazione dei danni già riconosciuti in

primo grado, il terzo motivo di appello concerne l'erronea quantificazione da parte

del Tribunale del danno non patrimoniale subito dai genitori per la morte del figlio

A. (effettuata in 150.000,00 Euro per ciascun genitore).

Il primo giudice ha premesso, alle pagg. 14 e 15 della motivazione, di intendere

applicare ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex artt.

2059 c.c. e 32 Cost., comprensivo delle sue componenti del cd. danno biologico,

morale soggettivo ed esistenziale (Cass. Sez. Unite n.26972/'08), le tabelle

elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto della loro maggiore diffusione

nazionale, e pur non avendolo esplicitamente indicato sembra avere utilizzato le

tabelle aggiornate al 2013, epoca della decisione - l'importo di 150.000,00 Euro

rientra infatti nell'ambito di quelli previsti da tale tabella a titolo di danno spettante

al genitore per la perdita del figlio, tenuto conto del riconoscimento della sola

percentuale del 40% da parte del Tribunale-.

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale spettante a ciascun

genitore iure proprio per la morte del piccolo A. -sulla base del dato presuntivo

delle sofferenze ordinariamente provocate dalla perdita di un congiunto, tanto

maggiori quanto più forte è il rapporto di parentela-, viene pertanto rideterminato

dalla Corte in considerazione della situazione concreta, in cui il neonato è deceduto

dopo 15 giorni di vita durante i quali ha presentato alterne condizioni di salute,

sino alla crisi manifestata nell'ultimo giorno, sulla scorta delle tabelle milanesi

aggiornate al 2014 (cfr., per la necessità di tenere presenti le ultime tabelle

aggiornate da parte del giudice d'appello, Cass. 2012/n.7272), in misura pari,

all'attualità, all'incirca alla media delle previsioni tabellari, e quindi in 245.000,00

Euro ciascuno.

- Il quarto motivo attiene alla ritenuta erronea valutazione dei danni spettanti in

proprio a C.C. (determinati in sentenza in complessivi 738.909,00 Euro,

comprensivi di 50.000,00 Euro a titolo di danno da perdita del rapporto parentale

per la perdita del fratello A., non oggetto di appello).

Il danno non patrimoniale stimato dal Tribunale per l'invalidità permanente subita

dalla minore, già personalizzato nella sua massima estensione, è stato quantificato

in 682.861,00 Euro, oltre ad Euro 6.048,00 per il danno da inabilità temporanea.

Per la quantificazione del risarcimento dovuto per tale pregiudizio le menzionate

tabelle milanesi sono state predisposte, sulla scorta dei principi indicati dalla citata

Cass. Sez. unite n.26972/'08, includendo nel "punto" (precedentemente

comprendente il solo danno non patrimoniale anatomo-funzionale, cd. danno

biologico permanente), anche l'aumento ponderato relativo alla componente di

danno non patrimoniale per "sofferenza soggettiva"; sono inoltre previste

percentuali massime di ulteriore aumento, da utilizzarsi in via di personalizzazione.

Nel caso, in riferimento alla prima fascia di età prevista in tabella (da 0 a 1 anno),

va tenuto conto del 100% di invalidità, percentuale nella specie ravvisata dal ctu

per C.C. (non operando la riduzione al 50-55% in termini di riduzione di chances

poi applicata dallo stesso tecnico d'ufficio), e di conseguenza anche il periodo di

inabilità temporanea da risarcire alla minore (anch'esso valutato dal ctu in termini

di riduzione di chances) è di 60 gg. come I.T.T. e di 120 gg. come I.T.P. al 50%:

circa la percentuale effettiva di invalidità si veda la pag.61 della relazione del dr.

D.G., il quale descrive un quadro clinico contraddistinto da postumi da paralisi

cerebrale infantile esitata a sofferenza cerebrale perinatale estrinsecantesi con

doppia emiparesi sintomatica di leucomalacia periventricolare, epilessia, deficit

deambulatorio, deficit del linguaggio e della motricità, esotropia alternante con

nistagmo da fissazione...: pag. 64: risultano altamente inficiate la capacità

lavorativa nonché il diritto all'istruzione; parimenti inficiati, in misura notevole,

l'abilità ai rapporti familiari, sociali e sessuali; lo stesso grado di disabilità è da

ravvedere nella possibilità di espletamento delle normali attività di vita quotidiana.

All'aumento del punto del 50% previsto tabellarmente per il grado di invalidità del

100% si aggiunge l'ulteriore maggiorazione prevista per l'invalidità in questione,

nel massimo del 25%, che nel caso appare applicabile, in considerazione della

particolare gravità e penosità della condizione della bambina, per la quale non si

indicano da parte del ctu concrete prospettive di miglioramento: si perviene

pertanto a 1.523.503,00 Euro.

E' stata integralmente respinta dal Tribunale la domanda di risarcimento del danno

patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa avanzato per la

minore: tanto sul presupposto della mancanza di prova che la stessa non potrà mai

svolgere alcuna attività lavorativa e dell'omesso riferimento degli attori a parametri

concreti ai fini della relativa liquidazione.

Gli appellanti insistono nella richiesta, richiamando fondatamente la già riportata

descrizione del ctu di cui alla pag. 64 della relazione circa l'alto grado di

pregiudizio per C.C. sia della capacità lavorativa che dello stesso svolgimento delle

normali attività di vita quotidiana.

Allorchè un soggetto non svolgente attività lavorativa, quale un minore, subisca in

conseguenza di un illecito lesioni personali con postumi macro-permanenti, tali

che il giudice li reputi destinati ad incidere sulla sua capacità lavorativa futura, il

relativo danno da risarcire - consistente nel mancato guadagno per il minore

rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata

menomata - può esser determinato ex art. 1226 c.c. in base al tipo di attività che

presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto

soprattutto degli studi intrapresi e delle capacità ed inclinazioni manifestate dal

minore, nonchè (secondariamente) della posizione economico-sociale della

famiglia; ove non emergano concrete risultanze per tale valutazione, il giudicante

può ricorrere a criteri equitativi, ivi compreso il riferimento al triplo della pensione

sociale -Cass. 2011/n. 17514; Cass. civ., Sez. III, 30/09/2009, n. 20943; Cass. civ.,

Sez. III, 15/07/2008, n. 19445; Cass. 2008/n.6288; Cass. civ., Sez. III, 14/12/2004,

n. 23298-.

Ritenuta nel caso sussistente l'incidenza delle lesioni subite dalla minore C. sulla

sua capacità lavorativa generica ed esclusa per l'età della stessa e l'entità della sua

invalidità la riferibilità ai suoi studi ed inclinazioni, dalla documentazione prodotta

dai genitori di C.C. circa i redditi rispettivamente dichiarati per il periodo 2005-

2008 (doc. nn.17 e 18 del fascicolo di parte attrice), può desumersi la posizione

socio-economica della sua famiglia, il cui reddito annuo medio per ciascun

soggetto percettore è stato pari nel suddetto lasso di tempo a 10.000,00 Euro circa.

Come precisato dalla S.C. (v. Cass. civ. Sez. III, 02/03/2004, n. 4186 e Cass. civ.

Sez. III, 02/07/2010, n. 15738), ai fini della liquidazione dei danni patrimoniali da

invalidità permanente in favore del soggetto leso, ove si utilizzi il criterio della

capitalizzazione del danno patrimoniale futuro adottando i coefficienti di

capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle per le costituzione delle rendite

immediate di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 , si deve adeguare detto risultato

ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve

tenersi conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di

interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare

ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, si deve "attualizzare" lo

stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare, ovvero non

riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

L'importo in questione si ottiene pertanto nel caso moltiplicando Euro 10.000,00 x

100% (grado di incidenza sulla capacita' di lavoro) x 20,048 (coefficiente in

relazione all'età inferiore a 12 anni della danneggiata) Euro 200.480,00.

- Con il quinto motivo i coniugi C. - N. insistono per la liquidazione del danno non

patrimoniale dagli stessi subito per l'invalidità della figlia C., stimato in sentenza in

30.000.00 Euro ciascuno a titolo di "sofferenza transeunte", nel maggior importo

di 300.000,00 ciascuno, nonché per il riconoscimento del danno patrimoniale per

lavoro assistenziale prestato per la stessa figlia, non preso in esame dal Tribunale.

Gli appellanti affermano, quanto al danno non patrimoniale suddetto, che il dolore

di vivere con la figlia gravemente invalida è permanente e superiore a quello che

sarebbe stato loro cagionato dalla sua morte.

Anche sul punto l'appello è fondato, per quanto di ragione.

In tema di grave lesione della salute del familiare, l'Osservatorio alla giustizia

civile del Tribunale di Milano, nell'illustrare le tabelle di calcolo del danno alla

persona, ribadisce da tempo che la misura del danno non patrimoniale risarcibile

alla vittima secondaria è disancorata dal danno biologico subito dalla vittima

primaria. Relativamente alla liquidazione del danno al familiare bisogna pertanto

tener conto essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie

e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita

familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce

solo l'individuazione di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto

massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo relativo al danno non patrimoniale

per la morte del congiunto.

Sulla scorta di tali criteri, ritiene la Corte che possa congruamente determinarsi il

danno in questione in quello pari alla media del danno non patrimoniale da morte

del figlio previsto nelle tabelle milanesi del 2014, pari a 245.990,00 Euro per

ciascun genitore.

Quanto al danno patrimoniale in questione, la Corte rileva che si rinvengono

condivisibili precedenti della S.C. relativi a casi di riconoscimento, in favore dei

genitori di figli colpiti da grave handicap psico-fisico, del danno consistente nelle

ulteriori spese di mantenimento della persona nata con malformazioni, pari al

differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa

per il mantenimento di un figlio affetto da gravi patologie, richiedente la

prestazione di continua assistenza, con presumibile limitazione della attività

lavorativa, danno economico la cui prova si desume in via preventiva e secondo un

criterio di equità solidale e sociale, che non può risolversi in somma irrisoria (v.

Cass. n.11364/2014), e deve necessariamente anch'esso valutarsi in via equitativa

(Cass. 2010/n. 13): avuto riguardo nel caso all'irreversibilità ed alla gravità

dell'invalidità della minore, si stima congrua la quantificazione del suddetto danno

"differenziale" in 4.000,00 Euro all'anno a far tempo dalla nascita di C.C., oltre

rivalutazione annuale in base agli indici Istat, fino all'eventuale raggiungimento

dell'autosufficienza economica della minore.

- Il sesto motivo di appello attiene al mancato riconoscimento in favore dei coniugi

appellanti del risarcimento del danno biologico subito in proprio.

Assume al riguardo la sentenza impugnata che tale pregiudizio, seppur allegato

dagli attori, non sarebbe stato provato.

Come tuttavia messo in evidenza dagli appellanti, anche sul punto il ctu, su

incarico del Tribunale, aveva proceduto ad acquisire documentazione medica e

consulenza specialistica psichiatrica concernente i genitori della minore, ritenendo

infine "indubbio" che sui medesimi "il riflesso della condotta colposa dei sanitari

ebbe a generare problematiche nEuropsichiatriche", e che il danno psichiatrico

accertato debba essere inteso sia quale danno temporaneo che, per elaborazione del

quadro psichico e strutturazione dello stesso, quale danno psichico permanente

vero e proprio: per la N., si è riscontrata una inabilità temporanea relativamente

alla comparsa di depressione post - partum (I.T.T. per 30 gg. e I.T.P. al 50% per 60

gg.) e per entrambi un danno permanente (disturbo dell'adattamento cronico con

ansia ed umore depresso) incidente per la prima nella misura del 15% e per il

coniuge del 10%.

Facendo ricorso alle citate tabelle milanesi per l'anno 2014, il calcolo del relativo

danno è il seguente per la N.:

- danno da invalidità permanente del 15% in soggetto 34enne all'epoca dei fatti,

comprensivo della componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale e di

quella da sofferenza soggettiva, nella percentuale ponderata del 31% (44.188,00

Euro), personalizzato in ragione della percentuale media (22%) prevista dalle citate

tabelle per l'adeguamento alle peculiarietà del caso concreto, in considerazione

delle conseguenze dell'evento traumatico sul piano psicologico tuttora

manifestantesi negativamente in modo rilevante Euro 53.909,36

- 30 gg. di ITT (ad Euro 120,00 al giorno) = Euro 3.600,00

- 60 gg. di ITP al 50% (ad Euro 60,00 al giorno) = Euro 3.600,00

in totale Euro 61.109,36.

per il C.:

- danno da invalidità permanente del 10% in soggetto 32enne all'epoca dei fatti,

comprensivo della componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale e di

quella da sofferenza soggettiva, nella percentuale ponderata del 31% (23.324,00

Euro), personalizzato in ragione della percentuale media (24%) per ragioni

analoghe a quelle esposte per la moglie = Euro 28.922,00.

- Il settimo motivo di appello concerne l'omesso riconoscimento del risarcimento

del danno non patrimoniale subito da E.C. per l'invalidità della sorella C., che la

pronuncia di primo grado non ha considerato, essendosi limitata a liquidare in

favore di E. il danno conseguente alla morte del fratello A..

Si premette che in caso di nascita di bambini con gravi malformazioni, come ha

avuto modo di motivare la Cassazione, per i fratelli del neonato "non può non

presumersi l'attitudine a subire un serio danno non patrimoniale, anche a

prescindere dagli eventuali risvolti e delle inevitabili esigenze assistenziali

destinate ad insorgere, secondo l'id quod plerumque accidit, alla morte dei genitori.

Danno intanto consistente, tra l'altro nella inevitabile, minor disponibilità dei

genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato

al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un

rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e

distensione" (cfr. Cass. civ. Sez. III, 02/10/2012, n. 16754).

Richiamato quanto sopra esposto trattando del quinto motivo circa i criteri di

liquidazione il danno spettante alle cd. vittime secondarie, si reputa congrua la

relativa determinazione nella misura indicata dagli appellanti di 20.000,00 Euro,

pari all'importo minimo della previsione tabellare per il caso di morte del fratello.

- Con l'ottavo motivo si lamenta la mancata liquidazione degli interessi dal fatto: la

doglianza non appare giustificata, dal momento che la sentenza impugnata contiene

nella motivazione, cui fa espresso rinvio il dispositivo, il richiamo al principio

(affermato da Cass. sez. un. 17/02/1995 n. 1712, e poi seguito uniformemente in

giurisprudenza) secondo il quale le somme quantificate per capitale a titolo di

risarcimento del danno vanno devalutate alla data del sinistro al fine di conteggiare

correttamente i chiesti interessi compensativi, i quali vanno calcolati dal giorno

dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che

progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione in base ai dati Istat.

In ogni caso, in tal senso deve procedersi per le somme sopra liquidate (fatta

eccezione per le somme da erogare periodicamente, come sopra determinate), pari

all'attualità a complessivi 2.815.994,36.

Devalutato al giugno 2006, detto importo è pari a 2.450.821,90 Euro; calcolati gli

interessi al tasso legale sulla stessa somma rivalutata a far tempo dallo stesso

giorno del fatto lesivo, e successivamente anno per anno, si perviene ad Euro

3.322.538,29 (di cui 506.543,93 Euro per interessi e 365.172,46 Euro per

rivalutazione), dovuti agli attuali appellanti dalla A., ed a quest'ultima dalla Soc.

C.A. in virtù della chiamata in garanzia, detratto l'importo complessivamente

versato in data 10 /04/2014 in favore degli stessi appellanti in esecuzione della

sentenza di primo grado, pari ad 1.359.274,80 Euro.

Si precisa in proposito che, trattandosi di importi dovuti a titolo risarcitorio, non

trova applicazione l'art. 1194 c.c., il quale prescrive di imputare i pagamenti

parziali prima agli interessi, e quindi al capitale (v. Cass. 2006/n.9356;

Cass.1998/n.2352; Cass. 1997/n.5707).

- Il nono motivo di appello attiene all'erronea liquidazione da parte del Tribunale

delle spese vive di causa: il motivo va accolto, avendo il primo giudice omesso di

considerare l'avvenuto versamento da parte degli attori dell'importo per contributo

unificato di 770,00 Euro in aggiunta a quello già corrisposto di 340,00 Euro.

- La soluzione adottata comporta la condanna delle appellate, in solido, alla

rifusione in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio,

liquidate in dispositivo in riferimento all'epoca di definizione -Cass. sez. un.

2012/n.17405 e 17406-, e pertanto applicando i parametri medi di cui al D.M. n.

55 del 2014 secondo lo scaglione commisurato al valore indeterminabile, per fasi

di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, operato l'aumento ex art. 4, 2

comma, del D.M. 10 aprile 2014, n. 55 per pluralità di clienti (per due parti in più

oltre alla prima, stante l'identità delle posizioni dei coniugi C.).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,

pronunciando definitivamente sull'appello proposto da C.N. e N.C.A., in proprio e

quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori C.E. e C.C., con citazione

notificata il 9/05/2014, avverso la sentenza n. 96/2014 emessa dal Tribunale di

Campobasso, in composizione monocratica, nei confronti della A., in persona del

l.r.p.t., e della Società C.A. - soc. cooperativa, in persona del l.r.p.t., così provvede:

1) accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto -ferma restando la

liquidazione dei danni effettuata in favore di C. ed E.C. per la morte del fratello A.,

pari a complessivi 116.467,40 Euro, non oggetto di appello-, in parziale riforma

della sentenza impugnata, quantifica l'importo dovuto agli appellanti dalla A. in

complessivi Euro 3.322.538,29 all'attualità, importo dal quale va detratto quello

di 1.359.274,80 Euro, versato agli appellanti in esecuzione della sentenza di primo

grado in data 10/04/2014;

2) dispone altresì che l'appellata A. corrisponda ai coniugi appellanti dell'importo

di 4.000,00 Euro all'anno a far tempo dalla nascita di C.C., oltre rivalutazione

annuale in base agli indici Istat, fino all'eventuale raggiungimento

dell'autosufficienza economica della minore;

3) condanna la medesima appellata a rimborsare agli appellanti l'importo di 770,00

Euro a titolo di rimborso di spese vive relative al processo di primo grado, nonché

a versare agli stessi appellanti le spese del presente grado del giudizio, che liquida

in 702,00 Euro per esborsi ed in 13.891,00 per compenso al difensore, oltre al

rimborso forfettario nella percentuale del 15% sul compenso, Iva e Cpa come per

legge;

4) condanna la Soc. C.A. a tenere indenne l'A. da quanto disposto nei precedenti

capi a carico dell'assicurata A..

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2016.

Assistente Virtuale AI