Ministero della Salute
Decreto 11 settembre 2026
Linee di indirizzo nazionali per servizio di accesso personalizzato ai farmaci presso le farmacie aperte al pubblico.
(G.U. Serie Generale , n. 239 del 14 ottobre 2026)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano», e successive modificazioni;
Vista la Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, XII
edizione, e successive integrazioni, che contiene le Norme di buona
preparazione dei medicinali in farmacia;
Visto l'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha previsto
lo sviluppo di nuovi servizi a «forte valenza sociosanitaria»
erogabili dalle farmacie pubbliche e private convenzionate;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e in
particolare l'articolo 1, comma 2, lettere b) ed e-bis), che include
tra i servizi erogabili dalle farmacie l'aderenza alla terapia e
l'accesso personalizzato ai farmaci;
Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, che consente alle regioni e province autonome di sperimentare
sistemi di riconfezionamento personalizzato dei medicinali;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e
in particolare l'articolo 1, comma 462, che prevede la possibilita'
di usufruire, presso le farmacie, di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci nel rispetto di prescrizione medica;
Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 6 marzo 2025
sul nuovo accordo collettivo nazionale per le farmacie convenzionate,
che promuove il servizio di accesso personalizzato ai farmaci;
Visto il parere n. 992 del 2 settembre 2025 del Consiglio di Stato,
sezione I, che ha ritenuto consentita l'attivita' di «deblistering»
(sconfezionamento e riconfezionamento del farmaco), in assenza di
specifici divieti normativi, purche' svolta nel rispetto delle Norme
di buona preparazione e delle cautele eventualmente previste dalle
regioni;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale
dei dispositivi medici e del farmaco del 5 marzo 2026 con il quale e'
stato costituito il Tavolo tecnico nazionale per la definizione di
linee guida sull'erogazione del servizio di accesso personalizzato ai
farmaci svolto presso le farmacie aperte al pubblico;
Preso atto del documento recante Linee guida sul servizio di
accesso personalizzato ai farmaci predisposto dal predetto Tavolo
tecnico all'esito dei lavori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, con il
quale il Sottosegretario di Stato alla salute, on. Marcello Gemmato,
e' stato delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi,
tra l'altro, alle competenze in materia di servizio farmaceutico;
Ritenuto che il servizio di accesso personalizzato al farmaco
rappresenta una misura utile per migliorare l'aderenza terapeutica,
soprattutto nei pazienti cronici e fragili;
Ravvisata la necessita' di adottare le linee guida sull'erogazione
del servizio di accesso personalizzato ai farmaci svolto presso le
farmacie aperte al pubblico;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le Linee guida sull'erogazione del servizio di
accesso personalizzato ai farmaci svolto presso le farmacie aperte al
pubblico riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2026
Il Sottosegretario di Stato: Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 875
_______________________________________________________
Allegato 1
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco
LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI
Servizio di accesso personalizzato ai farmaci presso le farmacie
aperte al pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.
e-bis decreto legislativo n. 153/2009.
1. Premessa
Le presenti Linee di indirizzo definiscono un quadro di
riferimento nazionale volto a favorire modalita' applicative di
accesso personalizzato al farmaco uniformi sul territorio, garantendo
qualita' e sicurezza del percorso di accesso alle cure, tutela del
paziente e a supporto dell'aderenza terapeutica.
2. Ambito di applicazione
Le presenti linee di indirizzo si applicano esclusivamente al
servizio erogato presso le farmacie pubbliche e private aperte al
pubblico, nell'ambito del rapporto diretto tra farmacista, paziente e
medico prescrittore. Il servizio non assume carattere produttivo o
industriale.
3. Definizioni
Ai fini del presente documento si intende per:
Servizio di accesso personalizzato ai farmaci: attivita'
professionale resa dal farmacista, in collaborazione con i medici di
medicina generale e con i pediatri di libera scelta e su richiesta
del paziente, consistente nella predisposizione di confezionamenti
personalizzati di farmaci gia' acquisiti dal paziente, finalizzata a
facilitare la corretta assunzione della terapia.
Allestimento personalizzato delle dosi: attivita' consistente
nello sconfezionamento, dei farmaci dal loro confezionamento
originale e nel successivo riconfezionamento, manuale o meccanizzato,
in unita' posologiche personalizzate, all'interno di un sistema di
confezionamento idoneo al servizio reso e non riutilizzabile. Per
sconfezionamento si intende la rimozione del farmaco dal
confezionamento secondario e, ove necessario, anche dal
confezionamento primario. L'attivita' e' svolta in farmacia, su
richiesta del paziente e nel rispetto dello schema terapeutico, per
finalita' assistenziali.
Schema terapeutico (paziente specifico): si compone dell'elenco
dei farmaci assunti dal paziente, e' comprensivo di posologia,
modalita' e tempi di somministrazione e durata del trattamento e
rispecchia il piano di cura personalizzato indicato dal medico
curante e sottoposto al farmacista dal paziente. Per i farmaci senza
obbligo di prescrizione, lo Schema terapeutico si compone sulla base
delle indicazioni riportate sui relativi fogli illustrativi. Lo
schema terapeutico e' riferimento per l'attivita' del farmacista e
consente di tracciare l'assetto prescrittivo e la posologia stabiliti
nell'ambito della valutazione clinica, cui il farmacista e' tenuto ad
attenersi per l'allestimento personalizzato.
Il farmacista valuta sempre la coerenza e la sicurezza
dell'allestimento sulla base del Riassunto delle caratteristiche del
prodotto (RCP) di ogni farmaco, potendo, ove necessario, richiedere
chiarimenti al medico curante.
Scheda di allestimento e tracciabilita' (paziente specifica):
documento operativo individuale che, in applicazione dello schema
terapeutico e delle procedure operative, definisce e registra le
attivita' di allestimento personalizzato delle dosi riferite al
singolo paziente. Essa costituisce riferimento operativo per
l'allestimento e documentazione dell'attivita' svolta ai fini della
sicurezza e della tracciabilita' del servizio.
4. Natura del servizio e ambito di attivita'
Il servizio di accesso personalizzato ai farmaci si configura
come attivita' di natura assistenziale, svolta dal farmacista sotto
la propria responsabilita' finalizzata a supportare la corretta
assunzione dei farmaci e l'aderenza terapeutica del paziente. Esso si
inserisce nell'ambito della presa in carico territoriale e si
realizza nel rapporto diretto tra farmacista, medico prescrittore e
paziente.
Il servizio e' erogato esclusivamente dalla farmacia che ha in
carico il paziente, la quale utilizza unicamente i farmaci da essa
stessa dispensati.
In questa prospettiva, il servizio non e' scindibile in fasi
affidate a operatori distinti, ne' configurabile come attivita'
delegabile o frazionabile tra soggetti diversi, ne' come servizio
intermedio tra farmacie o tra operatori economici e farmacie,
risultando escluso il ricorso a modelli di intermediazione. Esso si
colloca integralmente nell'ambito della presa in carico del paziente
da parte della farmacia e si distingue dalle attivita' di produzione
industriale e di distribuzione all'ingrosso, in quanto orientato alla
personalizzazione dell'assistenza e alla tutela del singolo paziente,
senza generare un nuovo farmaco ma intervenendo, in forma controllata
e tracciabile, sul confezionamento di farmaci gia' legittimamente
dispensati.
5. Principi generali
L'erogazione del servizio deve avvenire nel rispetto di quanto
previsto dalle NBP, ove applicabili, e dei seguenti principi:
centralita' del paziente e personalizzazione della terapia;
rispetto dello schema terapeutico;
responsabilita' professionale del farmacista nell'ambito delle
proprie competenze sanitarie;
tracciabilita' dell'attivita' svolta, dei farmaci utilizzati
nell'allestimento, nonche' del confezionamento personalizzato
ottenuto, e ottemperanza alle specifiche disposizioni in materia di
gestione e tracciabilita' dei farmaci stupefacenti con registro
entrata/uscita (rif. Par. 11.1);
trasparenza e informazione al paziente o al soggetto
legittimato;
proporzionalita' organizzativa del servizio.
6. Presupposti al servizio
Il servizio puo' essere erogato qualora ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni di minima:
richiesta esplicita del paziente o di un soggetto legittimato;
presenza dello schema terapeutico;
acquisizione della documentazione necessaria;
disponibilita' dei requisiti organizzativi;
presenza di procedure operative adeguate;
valutazione positiva del farmacista in merito alla fattibilita'
e alla sicurezza del servizio, formalizzata mediante la
predisposizione e sottoscrizione della Scheda di allestimento e
tracciabilita'.
7. Ruolo e responsabilita' del farmacista e delle farmacie
Il farmacista direttore e' responsabile dell'organizzazione
complessiva del servizio. Il farmacista esecutore e' responsabile
della corretta realizzazione dell'allestimento personalizzato delle
dosi sotto il profilo tecnico-professionale, in coerenza con lo
schema terapeutico e con la Scheda di allestimento e tracciabilita'.
Le farmacie forniscono ai pazienti ogni utile e completa
informazione sulla terapia prescritta dal medico e sulle modalita' di
conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti,
nonche' informano periodicamente, e ogni volta che risulti
necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera
scelta o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno
dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile,
ivi compresa la necessita' di rinnovo delle prescrizioni di farmaci
per garantire l'aderenza alla terapia.
Il farmacista responsabile del servizio:
adotta e assicura l'applicazione di procedure operative volte a
garantire la qualita' del confezionamento personalizzato e la
prevenzione di errori;
verifica la conformita' della terapia, accertando che farmaci e
modalita' di assunzione siano conformi allo schema terapeutico e alle
indicazioni cliniche, nonche' l'assenza di incongruenze;
garantisce il rispetto delle procedure e il corretto
svolgimento del servizio.
8. Requisiti organizzativi e documentali
Le farmacie, nel rispetto delle norme di buona preparazione dei
medicinali in farmacia riportate nella Farmacopea ufficiale vigente,
devono garantire:
la disponibilita' di un sistema documentale idoneo
all'esecuzione del servizio, conforme a quanto previsto all'articolo
5 delle norme di buona preparazione, che comprenda almeno:
schema terapeutico, consenso al trattamento dei dati, lettera
di incarico (all. 1);
prescrizione medica, ove prevista, da richiamare nella schema
terapeutico;
scheda di allestimento e tracciabilita', recante, tra
l'altro, l'elenco dei farmaci utilizzati e le informazioni relative a
lotto e scadenza (all. 2);
istruzioni per il paziente relative alla gestione del
confezionamento personalizzato, incluse modalita' di conservazione e
di assunzione dei farmaci.
9. Requisiti di sicurezza e tracciabilita'
Devono essere garantiti, nell'ambito del sistema documentale e
delle procedure operative adottate dalla farmacia e nel rispetto
delle norme di buona preparazione:
identificazione univoca del paziente e la relativa
documentazione;
tracciabilita' dei farmaci impiegati e del confezionamento
personalizzato risultante, attraverso la scheda di allestimento e
tracciabilita', con registrazione almeno di denominazione del
farmaco, lotto e data di scadenza;
registrazione delle operazioni effettuate con particolare
riferimento alla segnalazione di eventuali cambi di terapia;
indicazione della fase di verifica e controllo del lavoro
svolto al fine di individuare tempestivamente possibili errori e
correggerli;
definizione dei tempi di utilizzo del confezionamento
personalizzato e delle relative condizioni di conservazione in
funzione del medicinale con i requisiti piu' restrittivi.
10. Flusso del servizio e modalita' operative
Il lavoro si articola nelle seguenti fasi (all. 3) e modalita'
operative generali di minima:
attivita' preliminare: ricognizione degli elementi presupposti
al servizio, informazione al paziente e attivazione del servizio;
dispensazione dei farmaci: il paziente, munito delle
prescrizioni mediche ove previste, si reca presso la farmacia. Il
farmacista procede alla dispensazione dei farmaci nella quantita' e
qualita' prescritte, alla gestione delle relative ricette e
all'eventuale emissione del documento fiscale;
affidamento dei farmaci e incarico: ai fini dell'allestimento
del confezionamento personalizzato, il paziente, mediante
sottoscrizione della lettera di incarico, affida alla farmacia i
farmaci precedentemente dispensati. Con tale affidamento, il
farmacista assume la responsabilita' della corretta conservazione dei
farmaci e puo' interagire con il medico curante per eventuali dubbi o
chiarimenti;
acquisizione preliminare e consenso: prima di procedere a
qualsiasi operazione, il farmacista assicura l'acquisizione del
consenso al trattamento dei dati personali del paziente, secondo la
normativa vigente;
acquisizione documentale e verifica dello schema terapeutico:
il farmacista acquisisce la documentazione necessaria e verifica lo
schema terapeutico del paziente, accertando che riporti, per ciascun
farmaco, almeno la denominazione, il dosaggio, la forma farmaceutica
e la posologia. Valuta, ove opportuno, la necessita' di procedere
alla ricognizione dei farmaci, al fine di ridurre il rischio di
sovrapposizioni o incongruenze, nonche' l'eventuale necessita' di
segnalare al medico prescrittore criticita' riscontrate;
valutazione di fattibilita' tecnico-professionale: il
farmacista verifica la trattabilita' dei farmaci, con particolare
riferimento alla stabilita', compatibilita' e idoneita' allo
sconfezionamento e riconfezionamento, sulla base delle informazioni
disponibili (RCP e/o evidenze scientifiche. Rif. Par. 11);
presa in carico e conservazione dei farmaci: i farmaci affidati
e i loro residui di lavorazione sono conservati in contenitori idonei
recanti un'identificazione univoca del paziente e la dicitura
«personalizzazione della terapia», e in uno spazio diverso da quello
destinato ai farmaci in vendita e dedicato, in condizioni coerenti
con quanto previsto dalle caratteristiche dei farmaci, in attesa
dell'allestimento;
allestimento del confezionamento personalizzato: il farmacista
procede alle operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento
secondo criteri standardizzati, assicurando il rispetto delle
condizioni di sicurezza, qualita' e igiene, nonche' delle condizioni
di conservazione previste;
identificazione e tracciabilita': il confezionamento
personalizzato e' identificato in modo univoco con codifica, come
definito nelle procedure operative, e corredato delle informazioni
necessarie a garantirne la tracciabilita', inclusi i riferimenti ai
farmaci utilizzati (denominazione, lotto, scadenza);
controlli e verifiche: sono effettuati controlli di correttezza
e completezza dell'allestimento, in coerenza con lo schema
terapeutico e nel rispetto delle procedure operative adottate;
documentazione dell'attivita': per ogni confezionamento
personalizzato predisposto, il farmacista compila e sottoscrive la
scheda di allestimento riportante la codifica dello stesso che e'
coerente con quanto riportato in etichetta, che e' conservata agli
atti della farmacia quale documentazione del servizio reso;
consegna e informazione al paziente: il confezionamento
personalizzato, debitamente etichettato, e' consegnato al paziente
unitamente alle adeguate informazioni;
archiviazione della documentazione del servizio: la farmacia
provvede all'archiviazione della documentazione relativa al servizio,
inclusa la scheda di allestimento, la documentazione acquisita ai
fini della messa in opera e resa del servizio al paziente e ogni
ulteriore registrazione predisposta nell'ambito delle procedure
operative adottate.
11. Farmaci trattabili
Sono trattabili i farmaci disponibili in formulazioni solide per
uso orale. Dovrebbe essere posta particolare attenzione ai
trattamenti farmacologici in fase di titolazione, ovvero non ancora
stabilizzati, per i quali sara' indispensabile la presentazione da
parte del paziente o caregiver al farmacista di documentazione
attestante il corretto schema posologico sottoscritto dal medico
prescrittore.
L'attivita' puo' includere, ove necessario, lo sconfezionamento
dal confezionamento primario, sulla base di una valutazione del
farmacista condotta avvalendosi del Riassunto delle caratteristiche
del prodotto (RCP) e della letteratura scientifica disponibile.
La suddivisione delle compresse e' consentita esclusivamente per
i farmaci per i quali tale possibilita', ai fini della posologia, e'
espressamente prevista nel RCP. La presenza della linea di frattura
non costituisce di per se' indicazione alla divisibilita', potendo
essere destinata unicamente a facilitare la deglutizione.
In considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche della
formulazione, qualora non sia possibile mantenere il farmaco nel
confezionamento primario, sono escluse dal processo di allestimento
le seguenti forme farmaceutiche:
forme solide fisicamente instabili, quali quelle altamente
friabili o effervescenti, igroscopiche o sensibili alla luce e al
calore;
farmaci antineoplastici.
Il rischio di reazioni chimiche tra componenti solidi
appartenenti a diverse forme farmaceutiche alloggiati nel medesimo
contenitore (ad esempio pill box o bustine) e' generalmente
considerato trascurabile, resta fermo che il farmacista valuta caso
per caso la trattabilita' del farmaco, in relazione alle sue
caratteristiche e alle condizioni di allestimento.
11.1 Campo di applicazione e specifiche disposizioni in materia
di gestione e tracciabilita' dei medicinali stupefacenti La terapia
personalizzata - ove applicata - si configura come attivita'
aggiuntiva rispetto alla gestione ordinaria del medicinale
stupefacente, pertanto non incide sugli obblighi normativi, che
restano pienamente vigenti. Le presenti disposizioni si applicano ai
medicinali stupefacenti limitatamente ai medicinali ricompresi nelle
sezioni B e C, soggetti a registrazione nel registro di
entrata/uscita, e nelle sezioni D ed E della Tabella dei medicinali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990.
Restano esclusi dal campo di applicazione i medicinali ricompresi
nella sezione A della Tabella dei medicinali.
Ai fini della corretta interpretazione del presente documento, si
precisa che qualsiasi attivita' connessa alla terapia personalizzata
relativa ai medicinali ricompresi nelle sezioni B, C, D ed E non
modifica ne' attenua in alcun modo gli obblighi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 309/1990, che rimangono integralmente
applicabili. In particolare, anche nell'ambito della terapia
personalizzata:
permane l'obbligo di registrazione puntuale di ogni movimento
nel registro di entrata/uscita;
deve essere garantita la tracciabilita' completa del
medicinale, con piena riconducibilita' alla confezione originale, al
lotto e alla data di scadenza;
restano in capo al farmacista e agli operatori coinvolti tutte
le responsabilita' di custodia, conservazione e sicurezza previste
dalla normativa vigente;
non e' ammessa alcuna deroga alle modalita' di gestione e
controllo stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
309/1990.
Resta fermo che la gestione dei medicinali stupefacenti delle
sezioni B, C, D ed E, anche nell'ambito della terapia personalizzata,
deve avvenire nel pieno rispetto degli obblighi di registrazione e
tracciabilita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990.
12. Etichettatura e informazione Il confezionamento
personalizzato deve presentare una etichetta riportante (all. 4):
l'identificazione del paziente; un numero identificativo univoco del
confezionamento; la data di allestimento; la denominazione, il
dosaggio e il numero di lotto di ciascun farmaco contenuto; le
modalita' di assunzione; la durata della terapia; le condizioni di
conservazione e la data limite di utilizzo, avvertenze eventuali,
denominazione e recapito della farmacia, nonche' adeguate
informazioni per il paziente.
Le confezioni originarie e i relativi fogli illustrativi devono
essere restituiti al paziente unitamente alla confezione
personalizzata allestita.
13. Rapporti con il medico prescrittore
Il servizio e' erogato nel rispetto della prescrizione medica,
con riferimento ai farmaci prescritti e alle relative posologie,
ovvero dello schema terapeutico, da cui, discende la scheda di
allestimento e tracciabilita'. Il rapporto di collaborazione con il
medico e' raccomandato nell'ambito di un percorso il piu' possibile
strutturato e nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il farmacista
puo' interagire con il medico, anche secondo quanto previsto dalla
raccomandazione n. 17 del Ministero della salute, in presenza di
dubbi sulla terapia, criticita' tecniche o necessita' di chiarimenti.
14. Esecuzione del servizio
L'esecuzione del servizio deve avvenire in farmacia, secondo le
Norme di buona preparazione (NBP) delineate nella Farmacopea
ufficiale (FU) vigente, presso il laboratorio della farmacia ovvero
in un locale idoneo, muniti di spazi adeguati ad assicurare le
corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e
controllo dei farmaci.
15. Monitoraggio
Le regioni monitorano la diffusione del servizio sul territorio.
16. Disposizioni finali
Le farmacie aperte al pubblico che intendono attivare il
servizio devono darne comunicazione di avvio alla autorita'
territoriale competente.
Le presenti linee di indirizzo costituiscono standard minimi
nazionali e definiscono un quadro di riferimento unitario ai fini
dell'omogenea implementazione del servizio sul territorio nazionale,
nel rispetto delle competenze regionali in materia organizzativa e
dei modelli erogativi adottati a livello locale. In applicazione
dell'articolo 22, comma 1, lettera e), dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e
private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, il
servizio di accesso personalizzato ai farmaci in ambito convenzionale
e' oggetto di definizione nell'ambito di appositi accordi integrativi
regionali.
Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei rispettivi
accordi integrativi, disciplinano gli aspetti organizzativi,
operativi ed economici del servizio e possono integrare le presenti
indicazioni nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei
principi e dei requisiti minimi qui definiti, al fine di assicurare
coerenza del sistema, sicurezza delle prestazioni ed equita' di
accesso.
Eventuali modelli organizzativi regionali devono risultare
compatibili con il presente impianto, evitando difformita' tali da
compromettere l'efficacia complessiva del servizio.
Restano ferme le disposizioni normative vigenti in materia di
dispensazione dei farmaci, responsabilita' professionale del
farmacista, tracciabilita' e tutela della salute pubblica.
ALLEGATI
Allegato 1 - Modulo riportante i dati paziente, schema
terapeutico, consenso al trattamento dei dati, lettera di incarico.
Allegato 2 - Scheda di allestimento e tracciabilita'.
Allegato 3 - Flusso operativo del servizio.
Allegato 4 - Schema etichettatura standard.
ALLEGATO 1 - Modulo riportante i Dati Paziente, Schema Terapeutico,
Consenso al trattamento dei dati, Lettera di incarico.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 2 - Scheda di allestimento e tracciabilita' (su carta
intestata della farmacia)
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 3 - Flusso operativo del servizio
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 4 - Schema etichettatura