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Ministero della Salute - Decreto 11 settembre 2026- Linee di indirizzo nazionali per servizio di accesso personalizzato ai farmaci presso le farmacie aperte al pubblico.   (G.U. Serie Generale , n. 239 del 14 ottobre 2026)

Edicola Giuridica

Ministero della Salute

Decreto 11 settembre 2026

Linee di indirizzo nazionali per servizio di accesso personalizzato ai farmaci presso le farmacie aperte al pubblico.

(G.U. Serie Generale , n. 239 del 14 ottobre 2026)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante

«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante

«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante

«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di

modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali

per uso umano», e successive modificazioni;

Vista la Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, XII

edizione, e successive integrazioni, che contiene le Norme di buona

preparazione dei medicinali in farmacia;

Visto l'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha previsto

lo sviluppo di nuovi servizi a «forte valenza sociosanitaria»

erogabili dalle farmacie pubbliche e private convenzionate;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e in

particolare l'articolo 1, comma 2, lettere b) ed e-bis), che include

tra i servizi erogabili dalle farmacie l'aderenza alla terapia e

l'accesso personalizzato ai farmaci;

Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,

n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.

189, che consente alle regioni e province autonome di sperimentare

sistemi di riconfezionamento personalizzato dei medicinali;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e

in particolare l'articolo 1, comma 462, che prevede la possibilita'

di usufruire, presso le farmacie, di un servizio di accesso

personalizzato ai farmaci nel rispetto di prescrizione medica;

Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 6 marzo 2025

sul nuovo accordo collettivo nazionale per le farmacie convenzionate,

che promuove il servizio di accesso personalizzato ai farmaci;

Visto il parere n. 992 del 2 settembre 2025 del Consiglio di Stato,

sezione I, che ha ritenuto consentita l'attivita' di «deblistering»

(sconfezionamento e riconfezionamento del farmaco), in assenza di

specifici divieti normativi, purche' svolta nel rispetto delle Norme

di buona preparazione e delle cautele eventualmente previste dalle

regioni;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale

dei dispositivi medici e del farmaco del 5 marzo 2026 con il quale e'

stato costituito il Tavolo tecnico nazionale per la definizione di

linee guida sull'erogazione del servizio di accesso personalizzato ai

farmaci svolto presso le farmacie aperte al pubblico;

Preso atto del documento recante Linee guida sul servizio di

accesso personalizzato ai farmaci predisposto dal predetto Tavolo

tecnico all'esito dei lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,

con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario

di Stato alla salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, con il

quale il Sottosegretario di Stato alla salute, on. Marcello Gemmato,

e' stato delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi,

tra l'altro, alle competenze in materia di servizio farmaceutico;

Ritenuto che il servizio di accesso personalizzato al farmaco

rappresenta una misura utile per migliorare l'aderenza terapeutica,

soprattutto nei pazienti cronici e fragili;

Ravvisata la necessita' di adottare le linee guida sull'erogazione

del servizio di accesso personalizzato ai farmaci svolto presso le

farmacie aperte al pubblico;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le Linee guida sull'erogazione del servizio di

accesso personalizzato ai farmaci svolto presso le farmacie aperte al

pubblico riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante

del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2026

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 875

_______________________________________________________

Allegato 1

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco

LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI

Servizio di accesso personalizzato ai farmaci presso le farmacie

aperte al pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.

e-bis decreto legislativo n. 153/2009.

1. Premessa

Le presenti Linee di indirizzo definiscono un quadro di

riferimento nazionale volto a favorire modalita' applicative di

accesso personalizzato al farmaco uniformi sul territorio, garantendo

qualita' e sicurezza del percorso di accesso alle cure, tutela del

paziente e a supporto dell'aderenza terapeutica.

2. Ambito di applicazione

Le presenti linee di indirizzo si applicano esclusivamente al

servizio erogato presso le farmacie pubbliche e private aperte al

pubblico, nell'ambito del rapporto diretto tra farmacista, paziente e

medico prescrittore. Il servizio non assume carattere produttivo o

industriale.

3. Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

Servizio di accesso personalizzato ai farmaci: attivita'

professionale resa dal farmacista, in collaborazione con i medici di

medicina generale e con i pediatri di libera scelta e su richiesta

del paziente, consistente nella predisposizione di confezionamenti

personalizzati di farmaci gia' acquisiti dal paziente, finalizzata a

facilitare la corretta assunzione della terapia.

Allestimento personalizzato delle dosi: attivita' consistente

nello sconfezionamento, dei farmaci dal loro confezionamento

originale e nel successivo riconfezionamento, manuale o meccanizzato,

in unita' posologiche personalizzate, all'interno di un sistema di

confezionamento idoneo al servizio reso e non riutilizzabile. Per

sconfezionamento si intende la rimozione del farmaco dal

confezionamento secondario e, ove necessario, anche dal

confezionamento primario. L'attivita' e' svolta in farmacia, su

richiesta del paziente e nel rispetto dello schema terapeutico, per

finalita' assistenziali.

Schema terapeutico (paziente specifico): si compone dell'elenco

dei farmaci assunti dal paziente, e' comprensivo di posologia,

modalita' e tempi di somministrazione e durata del trattamento e

rispecchia il piano di cura personalizzato indicato dal medico

curante e sottoposto al farmacista dal paziente. Per i farmaci senza

obbligo di prescrizione, lo Schema terapeutico si compone sulla base

delle indicazioni riportate sui relativi fogli illustrativi. Lo

schema terapeutico e' riferimento per l'attivita' del farmacista e

consente di tracciare l'assetto prescrittivo e la posologia stabiliti

nell'ambito della valutazione clinica, cui il farmacista e' tenuto ad

attenersi per l'allestimento personalizzato.

Il farmacista valuta sempre la coerenza e la sicurezza

dell'allestimento sulla base del Riassunto delle caratteristiche del

prodotto (RCP) di ogni farmaco, potendo, ove necessario, richiedere

chiarimenti al medico curante.

Scheda di allestimento e tracciabilita' (paziente specifica):

documento operativo individuale che, in applicazione dello schema

terapeutico e delle procedure operative, definisce e registra le

attivita' di allestimento personalizzato delle dosi riferite al

singolo paziente. Essa costituisce riferimento operativo per

l'allestimento e documentazione dell'attivita' svolta ai fini della

sicurezza e della tracciabilita' del servizio.

4. Natura del servizio e ambito di attivita'

Il servizio di accesso personalizzato ai farmaci si configura

come attivita' di natura assistenziale, svolta dal farmacista sotto

la propria responsabilita' finalizzata a supportare la corretta

assunzione dei farmaci e l'aderenza terapeutica del paziente. Esso si

inserisce nell'ambito della presa in carico territoriale e si

realizza nel rapporto diretto tra farmacista, medico prescrittore e

paziente.

Il servizio e' erogato esclusivamente dalla farmacia che ha in

carico il paziente, la quale utilizza unicamente i farmaci da essa

stessa dispensati.

In questa prospettiva, il servizio non e' scindibile in fasi

affidate a operatori distinti, ne' configurabile come attivita'

delegabile o frazionabile tra soggetti diversi, ne' come servizio

intermedio tra farmacie o tra operatori economici e farmacie,

risultando escluso il ricorso a modelli di intermediazione. Esso si

colloca integralmente nell'ambito della presa in carico del paziente

da parte della farmacia e si distingue dalle attivita' di produzione

industriale e di distribuzione all'ingrosso, in quanto orientato alla

personalizzazione dell'assistenza e alla tutela del singolo paziente,

senza generare un nuovo farmaco ma intervenendo, in forma controllata

e tracciabile, sul confezionamento di farmaci gia' legittimamente

dispensati.

5. Principi generali

L'erogazione del servizio deve avvenire nel rispetto di quanto

previsto dalle NBP, ove applicabili, e dei seguenti principi:

centralita' del paziente e personalizzazione della terapia;

rispetto dello schema terapeutico;

responsabilita' professionale del farmacista nell'ambito delle

proprie competenze sanitarie;

tracciabilita' dell'attivita' svolta, dei farmaci utilizzati

nell'allestimento, nonche' del confezionamento personalizzato

ottenuto, e ottemperanza alle specifiche disposizioni in materia di

gestione e tracciabilita' dei farmaci stupefacenti con registro

entrata/uscita (rif. Par. 11.1);

trasparenza e informazione al paziente o al soggetto

legittimato;

proporzionalita' organizzativa del servizio.

6. Presupposti al servizio

Il servizio puo' essere erogato qualora ricorrano congiuntamente

le seguenti condizioni di minima:

richiesta esplicita del paziente o di un soggetto legittimato;

presenza dello schema terapeutico;

acquisizione della documentazione necessaria;

disponibilita' dei requisiti organizzativi;

presenza di procedure operative adeguate;

valutazione positiva del farmacista in merito alla fattibilita'

e alla sicurezza del servizio, formalizzata mediante la

predisposizione e sottoscrizione della Scheda di allestimento e

tracciabilita'.

7. Ruolo e responsabilita' del farmacista e delle farmacie

Il farmacista direttore e' responsabile dell'organizzazione

complessiva del servizio. Il farmacista esecutore e' responsabile

della corretta realizzazione dell'allestimento personalizzato delle

dosi sotto il profilo tecnico-professionale, in coerenza con lo

schema terapeutico e con la Scheda di allestimento e tracciabilita'.

Le farmacie forniscono ai pazienti ogni utile e completa

informazione sulla terapia prescritta dal medico e sulle modalita' di

conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti,

nonche' informano periodicamente, e ogni volta che risulti

necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera

scelta o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno

dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile,

ivi compresa la necessita' di rinnovo delle prescrizioni di farmaci

per garantire l'aderenza alla terapia.

Il farmacista responsabile del servizio:

adotta e assicura l'applicazione di procedure operative volte a

garantire la qualita' del confezionamento personalizzato e la

prevenzione di errori;

verifica la conformita' della terapia, accertando che farmaci e

modalita' di assunzione siano conformi allo schema terapeutico e alle

indicazioni cliniche, nonche' l'assenza di incongruenze;

garantisce il rispetto delle procedure e il corretto

svolgimento del servizio.

8. Requisiti organizzativi e documentali

Le farmacie, nel rispetto delle norme di buona preparazione dei

medicinali in farmacia riportate nella Farmacopea ufficiale vigente,

devono garantire:

la disponibilita' di un sistema documentale idoneo

all'esecuzione del servizio, conforme a quanto previsto all'articolo

5 delle norme di buona preparazione, che comprenda almeno:

schema terapeutico, consenso al trattamento dei dati, lettera

di incarico (all. 1);

prescrizione medica, ove prevista, da richiamare nella schema

terapeutico;

scheda di allestimento e tracciabilita', recante, tra

l'altro, l'elenco dei farmaci utilizzati e le informazioni relative a

lotto e scadenza (all. 2);

istruzioni per il paziente relative alla gestione del

confezionamento personalizzato, incluse modalita' di conservazione e

di assunzione dei farmaci.

9. Requisiti di sicurezza e tracciabilita'

Devono essere garantiti, nell'ambito del sistema documentale e

delle procedure operative adottate dalla farmacia e nel rispetto

delle norme di buona preparazione:

identificazione univoca del paziente e la relativa

documentazione;

tracciabilita' dei farmaci impiegati e del confezionamento

personalizzato risultante, attraverso la scheda di allestimento e

tracciabilita', con registrazione almeno di denominazione del

farmaco, lotto e data di scadenza;

registrazione delle operazioni effettuate con particolare

riferimento alla segnalazione di eventuali cambi di terapia;

indicazione della fase di verifica e controllo del lavoro

svolto al fine di individuare tempestivamente possibili errori e

correggerli;

definizione dei tempi di utilizzo del confezionamento

personalizzato e delle relative condizioni di conservazione in

funzione del medicinale con i requisiti piu' restrittivi.

10. Flusso del servizio e modalita' operative

Il lavoro si articola nelle seguenti fasi (all. 3) e modalita'

operative generali di minima:

attivita' preliminare: ricognizione degli elementi presupposti

al servizio, informazione al paziente e attivazione del servizio;

dispensazione dei farmaci: il paziente, munito delle

prescrizioni mediche ove previste, si reca presso la farmacia. Il

farmacista procede alla dispensazione dei farmaci nella quantita' e

qualita' prescritte, alla gestione delle relative ricette e

all'eventuale emissione del documento fiscale;

affidamento dei farmaci e incarico: ai fini dell'allestimento

del confezionamento personalizzato, il paziente, mediante

sottoscrizione della lettera di incarico, affida alla farmacia i

farmaci precedentemente dispensati. Con tale affidamento, il

farmacista assume la responsabilita' della corretta conservazione dei

farmaci e puo' interagire con il medico curante per eventuali dubbi o

chiarimenti;

acquisizione preliminare e consenso: prima di procedere a

qualsiasi operazione, il farmacista assicura l'acquisizione del

consenso al trattamento dei dati personali del paziente, secondo la

normativa vigente;

acquisizione documentale e verifica dello schema terapeutico:

il farmacista acquisisce la documentazione necessaria e verifica lo

schema terapeutico del paziente, accertando che riporti, per ciascun

farmaco, almeno la denominazione, il dosaggio, la forma farmaceutica

e la posologia. Valuta, ove opportuno, la necessita' di procedere

alla ricognizione dei farmaci, al fine di ridurre il rischio di

sovrapposizioni o incongruenze, nonche' l'eventuale necessita' di

segnalare al medico prescrittore criticita' riscontrate;

valutazione di fattibilita' tecnico-professionale: il

farmacista verifica la trattabilita' dei farmaci, con particolare

riferimento alla stabilita', compatibilita' e idoneita' allo

sconfezionamento e riconfezionamento, sulla base delle informazioni

disponibili (RCP e/o evidenze scientifiche. Rif. Par. 11);

presa in carico e conservazione dei farmaci: i farmaci affidati

e i loro residui di lavorazione sono conservati in contenitori idonei

recanti un'identificazione univoca del paziente e la dicitura

«personalizzazione della terapia», e in uno spazio diverso da quello

destinato ai farmaci in vendita e dedicato, in condizioni coerenti

con quanto previsto dalle caratteristiche dei farmaci, in attesa

dell'allestimento;

allestimento del confezionamento personalizzato: il farmacista

procede alle operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento

secondo criteri standardizzati, assicurando il rispetto delle

condizioni di sicurezza, qualita' e igiene, nonche' delle condizioni

di conservazione previste;

identificazione e tracciabilita': il confezionamento

personalizzato e' identificato in modo univoco con codifica, come

definito nelle procedure operative, e corredato delle informazioni

necessarie a garantirne la tracciabilita', inclusi i riferimenti ai

farmaci utilizzati (denominazione, lotto, scadenza);

controlli e verifiche: sono effettuati controlli di correttezza

e completezza dell'allestimento, in coerenza con lo schema

terapeutico e nel rispetto delle procedure operative adottate;

documentazione dell'attivita': per ogni confezionamento

personalizzato predisposto, il farmacista compila e sottoscrive la

scheda di allestimento riportante la codifica dello stesso che e'

coerente con quanto riportato in etichetta, che e' conservata agli

atti della farmacia quale documentazione del servizio reso;

consegna e informazione al paziente: il confezionamento

personalizzato, debitamente etichettato, e' consegnato al paziente

unitamente alle adeguate informazioni;

archiviazione della documentazione del servizio: la farmacia

provvede all'archiviazione della documentazione relativa al servizio,

inclusa la scheda di allestimento, la documentazione acquisita ai

fini della messa in opera e resa del servizio al paziente e ogni

ulteriore registrazione predisposta nell'ambito delle procedure

operative adottate.

11. Farmaci trattabili

Sono trattabili i farmaci disponibili in formulazioni solide per

uso orale. Dovrebbe essere posta particolare attenzione ai

trattamenti farmacologici in fase di titolazione, ovvero non ancora

stabilizzati, per i quali sara' indispensabile la presentazione da

parte del paziente o caregiver al farmacista di documentazione

attestante il corretto schema posologico sottoscritto dal medico

prescrittore.

L'attivita' puo' includere, ove necessario, lo sconfezionamento

dal confezionamento primario, sulla base di una valutazione del

farmacista condotta avvalendosi del Riassunto delle caratteristiche

del prodotto (RCP) e della letteratura scientifica disponibile.

La suddivisione delle compresse e' consentita esclusivamente per

i farmaci per i quali tale possibilita', ai fini della posologia, e'

espressamente prevista nel RCP. La presenza della linea di frattura

non costituisce di per se' indicazione alla divisibilita', potendo

essere destinata unicamente a facilitare la deglutizione.

In considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche della

formulazione, qualora non sia possibile mantenere il farmaco nel

confezionamento primario, sono escluse dal processo di allestimento

le seguenti forme farmaceutiche:

forme solide fisicamente instabili, quali quelle altamente

friabili o effervescenti, igroscopiche o sensibili alla luce e al

calore;

farmaci antineoplastici.

Il rischio di reazioni chimiche tra componenti solidi

appartenenti a diverse forme farmaceutiche alloggiati nel medesimo

contenitore (ad esempio pill box o bustine) e' generalmente

considerato trascurabile, resta fermo che il farmacista valuta caso

per caso la trattabilita' del farmaco, in relazione alle sue

caratteristiche e alle condizioni di allestimento.

11.1 Campo di applicazione e specifiche disposizioni in materia

di gestione e tracciabilita' dei medicinali stupefacenti La terapia

personalizzata - ove applicata - si configura come attivita'

aggiuntiva rispetto alla gestione ordinaria del medicinale

stupefacente, pertanto non incide sugli obblighi normativi, che

restano pienamente vigenti. Le presenti disposizioni si applicano ai

medicinali stupefacenti limitatamente ai medicinali ricompresi nelle

sezioni B e C, soggetti a registrazione nel registro di

entrata/uscita, e nelle sezioni D ed E della Tabella dei medicinali

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990.

Restano esclusi dal campo di applicazione i medicinali ricompresi

nella sezione A della Tabella dei medicinali.

Ai fini della corretta interpretazione del presente documento, si

precisa che qualsiasi attivita' connessa alla terapia personalizzata

relativa ai medicinali ricompresi nelle sezioni B, C, D ed E non

modifica ne' attenua in alcun modo gli obblighi previsti dal decreto

del Presidente della Repubblica 309/1990, che rimangono integralmente

applicabili. In particolare, anche nell'ambito della terapia

personalizzata:

permane l'obbligo di registrazione puntuale di ogni movimento

nel registro di entrata/uscita;

deve essere garantita la tracciabilita' completa del

medicinale, con piena riconducibilita' alla confezione originale, al

lotto e alla data di scadenza;

restano in capo al farmacista e agli operatori coinvolti tutte

le responsabilita' di custodia, conservazione e sicurezza previste

dalla normativa vigente;

non e' ammessa alcuna deroga alle modalita' di gestione e

controllo stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica

309/1990.

Resta fermo che la gestione dei medicinali stupefacenti delle

sezioni B, C, D ed E, anche nell'ambito della terapia personalizzata,

deve avvenire nel pieno rispetto degli obblighi di registrazione e

tracciabilita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica

n. 309/1990.

12. Etichettatura e informazione Il confezionamento

personalizzato deve presentare una etichetta riportante (all. 4):

l'identificazione del paziente; un numero identificativo univoco del

confezionamento; la data di allestimento; la denominazione, il

dosaggio e il numero di lotto di ciascun farmaco contenuto; le

modalita' di assunzione; la durata della terapia; le condizioni di

conservazione e la data limite di utilizzo, avvertenze eventuali,

denominazione e recapito della farmacia, nonche' adeguate

informazioni per il paziente.

Le confezioni originarie e i relativi fogli illustrativi devono

essere restituiti al paziente unitamente alla confezione

personalizzata allestita.

13. Rapporti con il medico prescrittore

Il servizio e' erogato nel rispetto della prescrizione medica,

con riferimento ai farmaci prescritti e alle relative posologie,

ovvero dello schema terapeutico, da cui, discende la scheda di

allestimento e tracciabilita'. Il rapporto di collaborazione con il

medico e' raccomandato nell'ambito di un percorso il piu' possibile

strutturato e nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il farmacista

puo' interagire con il medico, anche secondo quanto previsto dalla

raccomandazione n. 17 del Ministero della salute, in presenza di

dubbi sulla terapia, criticita' tecniche o necessita' di chiarimenti.

14. Esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio deve avvenire in farmacia, secondo le

Norme di buona preparazione (NBP) delineate nella Farmacopea

ufficiale (FU) vigente, presso il laboratorio della farmacia ovvero

in un locale idoneo, muniti di spazi adeguati ad assicurare le

corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e

controllo dei farmaci.

15. Monitoraggio

Le regioni monitorano la diffusione del servizio sul territorio.

16. Disposizioni finali

Le farmacie aperte al pubblico che intendono attivare il

servizio devono darne comunicazione di avvio alla autorita'

territoriale competente.

Le presenti linee di indirizzo costituiscono standard minimi

nazionali e definiscono un quadro di riferimento unitario ai fini

dell'omogenea implementazione del servizio sul territorio nazionale,

nel rispetto delle competenze regionali in materia organizzativa e

dei modelli erogativi adottati a livello locale. In applicazione

dell'articolo 22, comma 1, lettera e), dell'accordo collettivo

nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e

private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, il

servizio di accesso personalizzato ai farmaci in ambito convenzionale

e' oggetto di definizione nell'ambito di appositi accordi integrativi

regionali.

Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei rispettivi

accordi integrativi, disciplinano gli aspetti organizzativi,

operativi ed economici del servizio e possono integrare le presenti

indicazioni nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei

principi e dei requisiti minimi qui definiti, al fine di assicurare

coerenza del sistema, sicurezza delle prestazioni ed equita' di

accesso.

Eventuali modelli organizzativi regionali devono risultare

compatibili con il presente impianto, evitando difformita' tali da

compromettere l'efficacia complessiva del servizio.

Restano ferme le disposizioni normative vigenti in materia di

dispensazione dei farmaci, responsabilita' professionale del

farmacista, tracciabilita' e tutela della salute pubblica.

ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo riportante i dati paziente, schema

terapeutico, consenso al trattamento dei dati, lettera di incarico.

Allegato 2 - Scheda di allestimento e tracciabilita'.

Allegato 3 - Flusso operativo del servizio.

Allegato 4 - Schema etichettatura standard.

ALLEGATO 1 - Modulo riportante i Dati Paziente, Schema Terapeutico,

Consenso al trattamento dei dati, Lettera di incarico.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 2 - Scheda di allestimento e tracciabilita' (su carta

intestata della farmacia)

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 3 - Flusso operativo del servizio

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 4 - Schema etichettatura

Assistente Virtuale AI