Autorità nazionale anticorruzione - Parere 11 marzo 2026, n. 941/2026
Richiesta di parere in merito alla applicabilità degli obblighi di pubblicazione del d.lgs. 33/2013 all'Omissis (prot. ANAC n. omissis del omissis) - riscontro.
Note:
[1]Emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Destinatari
Testo del Parere
.....Omissis.....
Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato chiesto all'Autorità di esprimersi in merito alla applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 all' omissis (di seguito, omissis) e alla rete associativa nazionale, anche alla luce della natura giuridica specifica degli Enti del Terzo Settore e dei numerosi obblighi di pubblicità già previsti dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), si rappresenta quanto segue.
L'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. 33/2013, come noto, è definito dall'art. 2-bis dello stesso decreto con riferimento a diverse categorie di soggetti pubblici e privati.
A) Sull'applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri enti di diritto privato (art. 2 bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) - Esclusa. L'art. 2 bis, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 33/2013 prevede quali destinatari delle misure di trasparenza, oltre alla p.a., per quanto qui rileva, anche le associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, purché queste ultime siano in possesso di determinati requisiti cumulativi, quali:
1) il bilancio superiore a 500.000 euro;
2) il finanziamento maggioritario da parte delle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio;
3) la nomina della totalità dei componenti degli organi di amministrazione da parte della pubblica amministrazione.
Tali soggetti sono tenuti non solo a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013, ma devono anche integrare i propri modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 mediante la previsione di idonee misure di prevenzione della corruzione.
Dall'analisi della documentazione in atti emerge chiaramente che il presupposto dimensionale è ampiamente superato da omissis in quanto risulta un bilancio superiore a 500.000 euro.
Tuttavia, non risultano integrati gli ulteriori due requisiti richiesti:
- nomina degli organi in quanto l'art. 19 dello statuto non prevede la nomina della totalità dei componenti degli organi di amministrazione riservata alla pubblica amministrazione;
- Finanziamento: sebbene l'omissis riceva contributi pubblici, l'ente non risulta finanziato in modo maggioritario per il proprio funzionamento ordinario da parte della PA.
B) Sull'applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri enti di diritto privato (art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013) - Sussistente.
L'art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, [...] agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".
La disposizione individua quindi una categoria ulteriore di soggetti privati cui si applica soltanto la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione, ma solo in relazione alle attività di pubblico interesse che si caratterizzano per l'esercizio di "funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici", secondo l'interpretazione fornita dalle citate Linee Guida.
Al riguardo, l'Autorità ha precisato che "ciò che assume rilevanza, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo è lo svolgimento (sulla base di atti di affidamento) di attività di pubblico interesse (nelle tre tipologie esemplificate: "funzioni amministrative", "attività di servizio pubblico", "attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali". L'Autorità ha poi concluso evidenziando che "le attività sopra individuate, seppur a titolo esemplificativo, sono riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge" (punto 2.4.).
Sarebbe, quindi, l'individuazione dell'attività di rilievo pubblicistico svolta da omissis e dalle sue associate che attrae le stesse nell'alveo dell'applicazione della normativa sulla trasparenza, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
L'analisi degli Statuti di omissis e delle associate evidenziano una distinzione fondamentale tra i livelli della rete.
Con riferimento ad omissis (Livello di Rete), lo Statuto, ai sensi dell'art. omissis rubricato "Finalità e attività", dispone che la stessa si propone di perseguire "senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali di cui all'articolo 41, comma 2, del Codice del Terzo Settore (CTS) nonché di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare delle seguenti attività:
a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
b) servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
d)promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali; ……
g) promozione, organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma associata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali;
h) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale;….
Il comma 2, dispone inoltre che "Le attività relative ai punti c) e d) potranno essere svolte direttamente da omissis solo in caso di eventuale richiesta da parte dei Comitati Regionali o, in assenza di questi, delle associate del territorio".
Pertanto, omissis si configura quale ente prevalentemente di coordinamento, tutela, rappresentanza e supporto delle associate e delle loro attività di pubblico interesse; tuttavia va sottolineato che le stesse disposizioni statutarie prevedono che omissis possa anche gestire dette attività di interesse generale (es. trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, servizi sociali, sociosanitari e assistenziali) laddove richiesto e svolgere comunque attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
Le Associazioni aderenti alla rete associativa omissis (omissis) svolgono attività di pubblico interesse quali il trasporto sanitario e di emergenza-urgenza, la protezione civile e i servizi socio-sanitari, attività qualificabili come segmenti di servizi pubblici o attività di interesse generale ex art. 5 CTS. Sono le stesse disposizioni statutarie a prevedere espressamente all'art. omissis rubricato "Attività" che:
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
a. Interventi e prestazioni sanitarie;
b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; ….
Sulla base delle suesposte previsioni, si ritiene pertanto che omissis e le sue associate (con bilancio superiore a 500.000 euro) ricadono entrambe nella fattispecie dell'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
Come già rappresentato dall'istante, entrambe sono tenute ad osservare sia le misure di trasparenza contenute nel d.lgs. 33/2013 (art. 2-bis, co. 3), sia gli obblighi di pubblicazione previsti per il Terzo settore - che rappresentano un corpo normativo speciale rispetto al d.lgs. n. 33/2013 - contenuti nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore". e in alcune fonti integrative quali la legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, co. 125-127 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza". Si tratta di obblighi di trasparenza ulteriori rispetto al d.lgs. 33/2013, quali, in sintesi:
- Obblighi di pubblicità previsti nell'ambito del Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS (art. 48, d.lgs. 117/2017);
- Obblighi di pubblicità per la raccolta fondi (artt. 7 e 87, comma 6, d.lgs. 117/2017);
- Obblighi di pubblicità per i Centri di servizio per il volontariato (art. 61, d.lgs. 117/2017);
- Obblighi di pubblicazione delle convezioni sottoscritte dalle amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore (art. 56, d.lgs. 117/2017);
- Obblighi derivanti dalla legge sulla concorrenza e sul mercato - l. n. 124/2017.
Occorre precisare che l'Autorità, con la Delibera 751/2021, ha già fornito indicazioni sull'applicabilità delle predette concorrenti discipline con riferimento alla omissis, quale organizzazione di volontariato iscritta al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) e qualificata come Rete associativa nazionale, anch'essa rientrante nell'ambito di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.
In tale occasione l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione del citato decreto è limitata alle sole attività di pubblico interesse ed è soggetta a specifiche esclusioni e semplificazioni per evitare duplicazioni con il Codice del Terzo Settore (CTS). Si tratta di considerazioni esplicitate nel testo della delibera 751/2017 e che trovano applicazione anche nel caso di omissis e delle sue associate.
Nello specifico:
Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013
-Art. 35 - Attività e procedimenti: escluso. Gli enti del Terzo settore sono soggetti privati e non svolgono procedimenti amministrativi tipici delle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 241/1990.
-Dati sull'organizzazione interna: esclusi. La trasparenza per questi soggetti non riguarda l'intera organizzazione dell'ente, ma è limitata esclusivamente ai dati inerenti l'attività di pubblico interesse svolta.
-Art. 29 (Bilanci) e Art. 32 (Servizi erogati): assolti via bilancio sociale. Per evitare inutili aggravi, la pubblicazione di questi dati si considera già assolta tramite la pubblicazione del Bilancio Sociale (previsto dall'art. 14 del CTS), in quanto quest'ultimo contiene già le informazioni rilevanti su obiettivi, attività e situazione economica.
-Artt. 26 e 27 (Sovvenzioni e vantaggi economici concessi): esclusi (se non esercitati). Tali obblighi non gravano su omissis o sulle associate qualora esse non svolgano attività di concessione di vantaggi economici o sussidi a terzi. Tuttavia, se tali benefici venissero concessi, la pubblicazione diverrebbe obbligatoria per garantirne l'efficacia legale.
Non sono esclusi e devono essere garantiti:
-Art. 37 (Contratti pubblici): obbligatorio qualora l'ente agisca come stazione appaltante (e organismo di diritto pubblico) per l'acquisto di beni o servizi;
-Accesso Civico (Semplice e Generalizzato): deve essere garantito poiché è un istituto non previsto dalla disciplina speciale del Terzo settore. A tal fine pubblica i riferimenti degli uffici cui presentare la richiesta di accesso civico "generalizzato", le modalità per l'esercizio di tale diritto, il Registro delle richieste di accesso pervenute, il nominativo e i riferimenti del soggetto cui presentare la richiesta l'accesso civico "semplice" e del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta. L'ente deve pubblicare sul sito i riferimenti degli uffici competenti e il Registro degli accessi.
In conclusione, in riscontro al quesito posto dall'istante, si ritiene che l'omissis e le sue associate rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.
Ai fini del citato decreto, in una logica di riduzione degli oneri, esse sono tenute ad assicurare:
1. la pubblicazione dei dati relativi a Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ove concessi, essendo la pubblicazione condizione di efficacia dell'atto di concessione del beneficio, laddove esercitati (artt. 26 e 27);
2. la pubblicazione dei dati relativi a Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture se agiscono in veste di stazione appaltante per l'acquisto di beni o servizi (art. 37);
3. il rispetto della disciplina in materia di accesso civico "semplice" e "generalizzato" di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte, in quanto istituti non presenti nella disciplina speciale (d.lgs. n. 117/2017 e l. n. 214/2017).
Al fine di evitare duplicazioni con gli obblighi già previsti dalla disciplina speciale del Terzo settore, la pubblicazione dei dati relativi ai Bilanci e ai Servizi erogati disposti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 29 e 32) deve ritenersi assolta dalla pubblicazione di dette informazioni nel Bilancio sociale, ex art. 14, co. 1, d.lgs. n. 117/2017.
Omissis e le sue associate non pubblicano i dati previsti all'art. 35 del d.lgs. 33/2013 relativi all'"Attività e procedimenti", in quanto soggetti che non svolgono procedimenti amministrativi al pari delle pubbliche amministrazioni.
Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'11 marzo 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia