In sintesi:
La vigilanza e la prevenzione possono essere attuate con l'azione di cattura e trasporto dei cani randagi affidata e riservata sia all'Asl che all'ente locale, spettando in ogni caso ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali; in secondo luogo, la competenza della asl alla cattura e custodia dei cani randagi non è in alcun modo condizionata alla segnalazione di altri enti.********************Tribunale S.Maria Capua V., sez. IV, 22/01/2018, (ud. 22/01/2018, dep.22/01/2018), n. 302 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE IV sezione Civile Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV sezione Civile, dott. Giovanni...
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