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La eventuale responsabilità della ASL per danni derivati da cani randagi, va individuata caso per caso.

26/05/2017
In sintesi:
Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso.Laddove - come avviene per la Regione Sicilia, alla stregua delle previsioni normative sopra richiamate - il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture sia attribuito esclusivamente ai comuni, mentre alla ASL siano attribuiti semplici compiti di generale controllo della popolazione canina (ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e custodia di tali animali) deve escludersi una responsabilità della ASL e affermarsi solo quella del comune, per i danni causati dai cani randagi alla...

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