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CASSAZIONE CIVILE – (sul diritto del medico “primario ospedaliero” ad essere mantenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età).

02.11.2006
In sintesi:
Massima § - L'obbligo del giudice di interpretare le norme in modo conforme alla Costituzione, ripetutamente affermato dal giudice delle leggi, impone di ritenere che la salvezza dei diritti già maturati è stata disposta con riguardo a tutti gli aventi diritto al beneficio che lo avevano definitivamente acquisito continuando a prestare attività lavorativa dopo il compimento dell'età prevista per l'ordinario collocamento a riposo, avendo richiesto la proroga con domanda tempestivamente presentata e nella sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge abrogata Cass. civ. Sez. lavoro, 09-06-2006, n. 13454 omissis Svolgimento del processo La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato, giudicando infondato l'appello proposto da B.F. nei confronti dell'Azienda sanitaria n. (OMISSIS) e...

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