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L'esecutività della decisione della CCEPS non è sospesa dalla proposizione del ricorso per cassazione

27/01/2023
In sintesi:
In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 42 e 43); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sè sospesa, nè essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c., ___________________________ Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 28/09/2022) 17/01/2023, n. 1172 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO...

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