In sintesi:
L'art. 3 della legge reg. Campania 11 marzo 1994, n. 32, attuativo dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che le delibere del direttore generale - cui spetta il potere e la responsabilità di gestione dell'azienda sanitaria - siano adottate previo parere, non vincolante, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che hanno natura di atti interni. Ne consegue che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, il direttore generale o, comunque, il commissario straordinario non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l'autorizzazione di se stesso.**********************Tribunale...
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