In sintesi:
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretata in senso restrittivo, conformemente alla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, 20 novembre 2003, C-212/01), costituendo una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso dal soggetto passivo; con la conseguenza che deve intendersi riferita solo alle "prestazioni mediche", ossia agli interventi diretti alla diagnosi, cura e guarigione delle malattie o dei problemi di salute, ovvero alla prevenzione della loro insorgenza **************Cassazione civile, sez. trib., 12/10/2018 , n. 25440 omissisRILEVATOCHE:- C.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale...
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