Accesso Rapido

Il servizio di continuità assistenziale non è valutabile per l'accesso alle funzioni di dirigente medico.

07/12/2017
In sintesi:
E' legittima la mancata valutazione dei periodi di continuità assistenziale (c.d. "guardia medica"), trattandosi di attività di tipo occasionale, assimilabile a quella libero-professionale e di collaborazione (cfr. Cons. Stato n. 3549/2012), come tale rientrante nella previsione dell'art. 20 del D.P.R. n. 493 del 1997, che esclude la valutazione del servizio "prestato con qualifica di volontario, di precario o similari". *******************************T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent. 02-11-2017, n. 1653 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria(Sezione Seconda)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 235 del 2016, proposto da:S.M., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Menniti, con domicilio...

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