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Legittima la cancellazione dall'elenco dei Medici competenti in assenza della comunicazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo di aggiornamento.

19/10/2017
In sintesi:
A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di aggiornamento, l’Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, al fine di garantire il rispetto della disposizione sopra richiamata, in data 28 gennaio 2014 ha pubblicato un primo avviso sul portale internet del Ministero, con il quale ha indicato un termine ultimo per comunicare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo, nonché - successivamente alle verifiche - un secondo avviso, in data 23 marzo 2015, indirizzato a circa la metà dei medici iscritti in elenco (oltre 10.000) avente ad oggetto l’avvio delle procedure di cancellazione degli inadempienti.Quindi, la prescritta comunicazione v’è stata, anche se non con modalità individuali. È da ritenere che la stessa abbia verosimilmente...

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