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CONSIGLIO di STATO - (sulla figura dell' aiuto preposto ad una sezione, anche autonoma, che non puo' essere considerato un primario)

27.05.2004
In sintesi:
§ - Il DPR 128/69 prevede che le sezioni di specialità, dove non esista la relativa divisione, debbono essere aggregate a una divisione affine, mentre, quando non sia possibile aggregarle a una divisione affine, costituiscono sezioni autonome e devono essere affidate a un aiuto con idoneità primariale. La direzione delle sezioni, aggregate o autonome che siano, come pure delle sezioni interne alle divisioni che gli vengano affidate, costituisce funzione propria dell’aiuto medico. Risulta evidente quindi che il carattere autonomo o meno di una sezione non dipende da una decisione dell’amministrazione, ma è un fatto oggettivo .(www.dirittosanitario.net) SENTENZA N. 2940/04 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede...

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