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Cassazione civile – (MMG: cancellazione dalla graduatoria regionale dopo accettazione incarico)

27.11.2014
In sintesi:
§ - sia il D.P.R. 314/1990 (art. 2, comma 1), sia il D.P.R. 484/1996 (art. 2, comma 1), applicabili alla questione risalente al 1998, concernenti, per gli ambiti temporali di rispettiva competenza, l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, stabiliscono che i medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dallo stesso accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale, si osserva che tali fonti normative contemplano, altresì, la cancellazione dei medesimi concorrenti dalle relative graduatorie allorquando essi abbiano accettato l'incarico. Quindi può ritenersi corretta l'interpretazione della normativa in questione che ha posto in rilievo la propedeuticità della...

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