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Cassazione Civile - (parti necessarie del procedimento disciplinare)

25.05.2010
In sintesi:
§ - in materia di iscrizione all'albo o di sanzioni disciplinari, nel procedimento dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie a seguito di impugnazione del provvedimento dell’Ordine, parti necessarie sono oltre al medico, all’Ordine, al Ministro della Sanità, anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di provincia sede l'Ordine medesimo. Nel caso in cui la Corte di Cassazione venga a constatare - come nel caso concreto - che il ricorso del medico davanti alla predetta Commissione non sia stato notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero non sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio, dovrà dichiarare d’ufficio la nullità del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Centrale e...

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