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CORTE di CASSAZIONE – Penale - (interruzione di pubblico servizio per il medico assente dal suo ufficio)

13.11.2008
In sintesi:
§ - la Corte di Cassazione, ritenendo processualmente dimostrato che il medico si era reso irraggiungibile al recapito fornitogli, disattivando la segreteria telefonica e risultando assente dal suo ufficio, ha confermato la sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p. non solo in riferimento al suo elemento materiale ma anche in riferimento al dolo, consistito nella evidente consapevolezza che la sua condotta era “idonea a cagionare l'interruzione e finalizzata anzi a tale effetto”. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Cassazione Penale – Sezione VI, Sent. n. 40572 del 30.10.2008. omissis Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Il difensore di L.R.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di...

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