In sintesi:
§ - A seguito delle direttive comunitarie 86/457/CEE e n. 93/16/CEE dettate per agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei titoli, recepite dalla normativa nazionale, a far data dal 1° gennaio 1995 l'esercizio delle attività di medico generico è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di formazione specifica in medicina generale, successivo alla laurea in medicina. L' art. 2 del D.Lgs 8 agosto 1991, n. 256, poi abrogato dal D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368, espressamente stabiliva che "dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato dei cui al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833...
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