18.01.2008 free

 

CONSIGLIO di STATO – (tariffe per prestazioni rese dai medici veterinari dipendenti )

§ - Una corretta interpretazione della norma impone di ritenere che l'onere della tariffa debba essere posto a carico del privato esercente la relativa attività quando questi richiede la certificazione nel proprio interesse di imprenditore.

Depone in tal senso, oltre il criterio logico e sistematico appena accennato, la normativa di origine comunitaria, recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. 15 gennaio 1992 n. 51, (poi sostituito dal d.lgs. 1998 n. 492) il cui art. 3 ha disposto: "1. Chiunque, persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o private, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di carni fresche, è obbligato al pagamento dei contributi stabiliti con il presente decreto per le spese di ispezione e controllo sanitari effettuati dal servizio veterinario delle unità sanitarie". [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

 

Consiglio di Stato - Sezione V, Sent. n. 5514 del 22/10/2007

 

omissis

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal Sindacato Macellai della Provincia di X per l'annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 16 febbraio 1989 e della deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 1988 con cui vengono determinate e poste a carico dei privati le tariffe per le prestazioni rese dai medici veterinari dipendenti delle UU.SS.LL. in materia di igiene e sanità veterinaria.

La Regione Campania ha proposto appello per la riforma della sentenza previa sospensione dell'efficacia.

Il Sindacato Macellai di Avellino non si è costituito nel giudizio di appello.

Con ordinanza 17 maggio 1994 n. 617 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico della Regione Campania.

La Regione ha adempiuto con nota pervenuta al Consiglio di Stato il 31 maggio 1994.

Con ordinanza 14 giugno 1994 n. 725 è stata accolta la domanda cautelare avanzata dall'appellante.

L'appello è stato fissato per la trattazione all'udienza dell'11 marzo 2003. In tale data cancellato dal ruolo e successivamente riassunto dalla Regione Campania.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è fondato.

La domanda di annullamento dei provvedimenti della Regione Campania che hanno determinato e posto a carico dei privati le tariffe per le prestazioni rese dai medici veterinari dipendenti delle UU.SS.LL. in materia di igiene e sanità veterinaria, è stata motivata allegando la violazione dell'art. 61 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, a norma del quale "per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al Comune un compenso, a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato".

I ricorrenti hanno sostenuto che gli accertamenti in questione non sono effettuati nell'esclusivo interessi del richiedente privato ma nel preminente interesse della collettività.

Il TAR ha accolto la tesi.

Nell'atto di appello la Regione Campania ha fatto rilevare che la tesi dei ricorrenti, condivisa in primo grado, renderebbe l'art. 61 invocato privo di ogni efficacia, posto che nessuna delle certificazioni indicate negli atti impugnati potrebbe considerarsi resa nell'esclusivo interesse dei privati, posto che l'obbligo delle dette certificazioni, nel condizionare lo svolgimento delle relative attività imprenditoriali, intende comunque perseguire l'interesse pubblico alla tutela della salute e della legalità del commercio.

La tesi dell'appellante va condivisa.

Una corretta interpretazione della norma invocata impone di ritenere che l'onere della tariffa debba essere posto a carico del privato esercente la relativa attività quando questi richiede la certificazione nel proprio interesse di imprenditore.

Depone in tal senso, oltre il criterio logico e sistematico appena accennato, la normativa di origine comunitaria, recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. 15 gennaio 1992 n. 51, (poi sostituito dal d.lgs. 1998 n. 492) il cui art. 3 ha disposto: "1. Chiunque, persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o private, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di carni fresche, è obbligato al pagamento dei contributi stabiliti con il presente decreto per le spese di ispezione e controllo sanitari effettuati dal servizio veterinario delle unità sanitarie".

Tale normativa riceve ultra decennale e pacifica applicazione, a conferma dell'esattezza della tesi della ragione appellante.

In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente in primo grado può omettersi la statuizione sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado;

nulla per le spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2007 con l'intervento dei magistrati:

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