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TAR CALABRIA – (sui limiti alla impugnazione dei provvedimenti della ASL da parte del sindacato dei medici).

16.02.2007
In sintesi:
§ - Le organizzazioni sindacali possono impugnare provvedimenti amministrativi esclusivamente a tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alla categoria, ovvero a protezione delle prerogative sindacali attribuite dall’ordinamento alle organizzazioni. Ne discende che tali organizzazioni non possono denunciare davanti al giudice amministrativo qualsiasi vizio di legittimità, come nel caso di specie dove veniva impugnato un provvedimento che regolamentava aspetti prettamente economici e retributivi riferiti ai rapporti tra l’Azienda Sanitaria e taluni medici di continuità assistenziale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, Sent. N. 667/2006 omissis FATTO La Federazione Italiana Medici Medicina Generale – Continuità Assistenziale...

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