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Cassazione Civile – (convenzione della ASL con la psicologa: non estensibili gli istituti ACN medici specialisti ambulatoriali)

23.03.2011 Giurisprudenza
In sintesi:
§ - la Corte di Cassazione ha osservato che il rapporto di convenzione tra la psicologa e l’Azienda Sanitaria, nel caso spefifico, non poteva che essere disciplinato dall'art. 2222 c.c., e seguenti del codice civile, non essendo, quindi, estensibili al di là di quelli riconosciuti autonomamente dall'Amministrazione, gli istituti economici dell'A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali erroneamente attribuiti dal Tribunale prima e dalla Corte di appello poi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione Civile - Sez. Lavoro, Sent. n. 5547 del 09.03.2011 omissis Svolgimento del processo Con ricorso del 2 marzo 1996, S.M.A., premesso di essere laureata in psicologia, esponeva di avere lavorato con rapporto di convenzione con la U.S.L. LE/X. , dal 1 ottobre 1985 e per 10 ore...

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