In sintesi:
Va escluso che un ospedale pubblico possa essere chiamato a rispondere dell'errore commesso da un medico libero professionista, sol perchè ivi siano stati eseguiti gli accertamenti da questo prescritti. Manca, in tal caso, qualsiasi criterio di imputazione all'ospedale dell'operato del sanitario: non quello di cui all'art. 1228 c.c., non quello di cui all'art. 2049 c.c., non il principio cuius commoda, eius et incommoda. La richiesta di un esame ecografico impone al debitore (l'ospedale) di eseguire con diligenza il suddetto esame; ma nemmeno la più lata interpretazione dell'art. 1374 c.c. potrebbe condurre ad affermare che, richiesto un esame diagnostico, il personale sanitario che lo esegue assuma l'obbligo di sostituirsi al medico curante, già scelto dal paziente, assumendone tutti gli...
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