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CORTE di CASSAZIONE - ( sulla liquidazione del danno c.d. morale / non patrimoniale e del danno biologico - Fattispecie relativa ad azione risarcitoria , conseguente a mancata diagnosi)

31.10.03 Giurisprudenza
In sintesi:
Massima: § - Pur essendo rimessa, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell'effettuare la analisi delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto . § - La funzione del risarcimento del danno morale deve essere satisfattoria delle sofferenze patite, non punitiva del responsabile; il primo e principale elemento da valutare, ai fini della liquidazione del danno morale è l'entità oggettiva della sofferenza morale (anche detta "patema d'animo") SENTENZA n. 10022 del 24-06-2003 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GIUGNO 2003....

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