In sintesi:
§ - E' configurabile il reato di esercizio abusivo della professione previsto dall'art. 348 c.p. nel caso di attività, che implichi il compimento di operazioni mediche riservate alla professione medica, quali la individuazione e diagnosi di malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati. Nello specifico, non si rimproverava agli imputati di essersi serviti del titolo senza averlo conseguito o l'aver fatto credere a terzi in buona fede di essere dottori senza mai esserlo diventati, quanto, piuttosto, più sostanzialmente, l'avere esercitato attività, svolto funzioni proprie del medico, attività e funzioni interdette a chi ne svolgesse di simili o parallele, in assenza del relativo titolo. (Avv. Ennio Grassini –...
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