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 Agenzia delle Entrate - Risposta 14 agosto 2026, n. 163  Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del rimborso delle spese relative al ricovero in RSA di un familiare nell'ambito di piani di welfare aziendale - Articoli 12, comma 4-ter, e 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR.

Edicola Giuridica

Agenzia delle Entrate - Risposta 14 agosto 2026, n. 163
Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del rimborso delle spese relative al ricovero in RSA di un familiare nell'ambito di piani di welfare aziendale - Articoli 12, comma 4-ter, e 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR.

Note:
]Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale normativa e contenzioso (Risposta a istanza di interpello).

Quesito
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente


Quesito


L'Istante dichiara di essere un lavoratore dipendente che, in base al piano di welfare aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, può fruire del rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l'assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA).

In seguito alle modifiche normative che hanno interessato l'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il provider incaricato della gestione del piano di welfare ha comunicato che il rimborso di dette spese non concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ex articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, se sussiste il "requisito della convivenza con il familiare beneficiario, con possibile applicazione già a decorrere dal 2025".

Considerato che la madre risulta stabilmente ospitata presso la predetta struttura, l'Istante chiede se "il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente possa beneficiare del relativo regime fiscale di favore" e "da quale momento temporale trovi applicazione, nel caso di specie, la disciplina risultante dalle modifiche" apportate all'articolo 12 del TUIR dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che l'introduzione del requisito della convivenza ai fini del beneficio in esame "non dovrebbe essere interpretato in senso estensivo e penalizzante" e che, "in assenza di una previsione normativa o di prassi univoca riferita alla specifica fattispecie delle spese RSA per genitore non convivente, il regime fiscale di favore dovrebbe continuare ad applicarsi, quantomeno per le posizioni già sorte nel 2025 e comunque sino a chiarimenti ufficiali".

Parere dell'agenzia delle entrate
L'articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

La disposizione sancisce il c.d. "principio di onnicomprensività", in base al quale sia gli emolumenti in denaro che i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il successivo comma 3, al primo periodo, dispone che, ai fini "della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9" del medesimo TUIR.

Il comma 2 del citato articolo 51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al predetto principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, la lettera f-ter) del predetto comma 2 prevede che non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12".

Come rilevato dall'Istante, il comma 4-ter del citato articolo 12 del TUIR, che reca la definizione di "familiari" e di "familiari a carico", è stato modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.

Per effetto delle modifiche, la norma prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2025, "[q]uando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 [dell'articolo 12]".

In sostanza, la norma prevede che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel citato articolo 12 del TUIR, si considerano familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato? i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto? le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, in base a quanto previsto nel secondo periodo del comma 4-ter, se una disposizione fiscale fa riferimento, oltre che ai citati familiari, anche alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, ovvero se fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Si rileva, tuttavia, che il comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR in commento è stato successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ripristinando, sostanzialmente, le condizioni previgenti le modifiche apportate dal citato d.lgs. n. 192 del 2025.

La norma attualmente prevede che, "[q]uando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 [dell'articolo 12] e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

In sostanza, per effetto delle modifiche, i requisiti sopra richiamati della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria vanno verificati, contestualmente alla situazione reddituale del familiare, solo quando altre disposizioni fanno riferimento agli "altri familiari" indicati nell'articolo 433 del codice civile "fiscalmente a carico". Qualora, invece, le norme richiamino genericamente le persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, il riferimento è effettuato, tra gli altri, alle persone elencate nell'articolo 433 del codice civile senza ulteriori condizioni.

Resta fermo che, anche a seguito delle modifiche sopra riportate, ai fini dell'individuazione dei "familiari" o dei "familiari fiscalmente a carico" non assume rilievo la circostanza che non spettino le detrazioni per carichi di famiglia indicate nel medesimo articolo 12 del TUIR.

Dagli atti parlamentari relativi al citato d.lgs. n. 148 del 2026 emerge che le modifiche al comma 4-ter, sopra illustrate, sono state apportate proprio al fine di superare talune criticità emerse a seguito dei mutamenti normativi operati su tale disposizione dall'articolo 1 del d.lgs. n. 192 del 2025, introducendo, nello specifico, il requisito della convivenza o della presenza di assegni alimentari nei confronti degli "altri familiari" di cui all'articolo 433 del codice civile nell'applicazione delle disposizioni in materia di welfare aziendale di cui all'articolo 51 del TUIR.

In tale contesto, infatti, l'introduzione del requisito della convivenza, con efficacia per l'intero anno 2025, per gli "altri familiari", non avrebbe consentito, "a posteriori", la fruizione dei piani di welfare relativi all'anno 2025 in favore degli "altri familiari" non conviventi.

Viene, pertanto, eliminato il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l'applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all'articolo 12 del TUIR, senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste che è, invece, necessaria laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di "familiare fiscalmente a carico", con riguardo agli "altri familiari" di cui all'articolo 433 del codice civile, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR.

In tal modo disciplinata la questione, la fruibilità delle agevolazioni previste a favore dei familiari è riconosciuta per coloro che ne potevano godere nella vigenza dell'articolo 12 del TUIR alla data del 31 dicembre 2024. A tale scopo, il comma 3 dell'articolo 1 del citato d.lgs. n. 148 del 2026 stabilisce che le modifiche apportate al comma 4-ter si applicano già a partire dal periodo d'imposta 2025.

Ciò posto, in considerazione della modifica normativa sopra illustrata, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa di riferimento, non oggetto della presente istanza, "il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente" non concorre, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, alla formazione del reddito da lavoro dipendente dell'Istante.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.


firma su delega del Direttore Centrale atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026


Il Capo settore

Assistente Virtuale AI