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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 10 dicembre 2009 - Controlli sulle cartelle cliniche
 
 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


                                   DECRETO 10 dicembre 2009

Controlli sulle cartelle cliniche. (10A06365) 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                            di concerto con 
                        IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 88, comma 2, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
cosi' come sostituito  dall'art.  79,  comma  1-septies,  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008 convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008, con il quale si dispone che, 
    al   fine   di   realizzare   gli   obiettivi   di   economicita'
nell'utilizzazione  delle  risorse  e  di  verifica  della   qualita'
dell'assistenza  erogata,  secondo  criteri  di  appropriatezza,   le
regioni assicurano, per  ciascun  soggetto  erogatore,  un  controllo
analitico annuo di almeno il 10%  delle  cartelle  cliniche  e  delle
corrispondenti schede  di  dimissione,  in  conformita'  a  specifici
protocolli di valutazione. L'individuazione delle  cartelle  e  delle
schede deve  essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento,
rigorosamente casuali; 
    tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche
per le prestazioni ad alto rischio  di  inappropriatezza  individuate
dalle regioni tenuto conto di  parametri  definiti  con  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto, altresi', il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 18 dicembre 2008, recante «Aggiornamento  dei
sistemi  di  classificazione   adottati   per   la   codifica   delle
informazioni  cliniche   contenute   nella   scheda   di   dimissione
ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere»; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 6  giugno
2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province  autonome
di Trento e di Bolzano  sulle  linee  guida  per  la  codifica  delle
informazioni   cliniche   presenti   nella   scheda   di   dimissione
ospedaliera; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
novembre  2001  recante  «Definizione  dei  livelli   essenziali   di
assistenza»  e  successive  modificazioni,  che  con  l'allegato   2C
individua 43 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza se erogati in
modalita' ordinaria e stabilisce che le regioni definiscano le soglie
di accettabilita' per ciascuno dei DRG; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  27  ottobre  2000,  n.
380, «Regolamento recante  norme  concernenti  l'aggiornamento  della
disciplina del flusso  informativo  sui  dimessi  dagli  istituti  di
ricovero pubblici e privati»; 
  Viste le Linee di  guida  del  Ministero  della  sanita'  n.  1/95,
elaborate in applicazione del decreto ministeriale 14  dicembre  1994
relativo alle «Tariffe delle prestazioni di  assistenza  ospedaliera»
ed, in particolare, il paragrafo 6 relativo ai controlli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  maggio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  28  maggio  2009,  n.  122,
concernente  «attribuzione   del   titolo   di   Vice   Ministro   al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio,  a  norma  dell'art.
10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Ritenuto necessario provvedere alla definizione  dei  parametri  di
riferimento per  l'individuazione,  da  parte  delle  Regioni,  delle
prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 176/CSR; 
 
                              Decreta: 
                                Art. 1 
   1. In attuazione dell'art. 79, comma 1-septies,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n.  133,  il  presente  decreto  definisce  i  parametri
mediante i quali  le  Regioni  individuano  le  prestazioni  ad  alto
rischio di inappropriatezza per le quali effettuare i controlli sulla
totalita' delle cartelle cliniche e delle  corrispondenti  schede  di
dimissione ospedaliera. 
  2. Nei controlli di qualita' e  appropriatezza  rientrano  anche  i
controlli di congruita' tra le cartelle cliniche e le  corrispondenti
schede di dimissione ospedaliera. Tutte  le  tipologie  di  controllo
devono essere effettuate secondo specifici protocolli di valutazione. 
  3. In fase di prima applicazione, limitatamente agli  anni  2009  e
2010, i controlli di cui al comma  1  possono  essere  inclusi  nella
quota del 10% dei controlli di cui al comma 2,  dell'art.  88,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. 
            
                              Art. 2 
   1. Al fine di  identificare  le  prestazioni  ad  alto  rischio  di
inappropriatezza, le Regioni utilizzano almeno i seguenti parametri: 
    a) elevato scostamento del volume di  ricoveri  erogati  in  aree
territoriali sub-regionali; 
    b) elevato valore tariffario dei singoli ricoveri; 
    c) elevata valorizzazione tariffaria  complessiva  di  gruppi  di
ricoveri nell'ambito dei quali le prestazioni sono state erogate; 
    d) sbilanciata proporzione, per specifici ricoveri, tra i  volumi
erogati da diverse tipologie di strutture e/o  da  singole  strutture
ospedaliere del territorio sub-regionale. 
  2. Le Regioni utilizzano ulteriori parametri e/o  strumenti  capaci
di evidenziare fenomeni quali opportunismo nella codifica,  selezione
di  casistica   ed   inappropriatezza   di   erogazione   legati   al
finanziamento prospettico dei ricoveri, anche con riferimento: 
    A) alle soglie indicate a livello regionale per i DRG ad  elevato
rischio di inappropriatezza di cui all'allegato 2C  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001  e  successive
modificazioni; 
    B) ad elevati volumi dei DH medici a carattere diagnostico. 
  3.  Le  Regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
garantiscono il controllo di appropriatezza sui ricoveri relativi  ai
tagli cesarei a partire dal monitoraggio del livello  di  qualita'  e
completezza delle relative SDO. Le tabelle di qualita' della codifica
costituiranno la base per la definizione di programmi  di  intervento
specifici, in particolare nelle strutture in cui  la  percentuale  di
cesarei rappresenta oltre il 40% sul totale dei parti. 
            
                               Art. 3 
   1. Il totale di cartelle cliniche da  controllare  in  applicazione
dei parametri di cui all'art. 2 deve essere pari ad  almeno  il  2,5%
del totale dei ricoveri complessivi erogati dalla regione. 
  2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano al
Ministero  del  lavoro  della  salute  e  delle  politiche   sociali,
Direzione generale della programmazione  sanitaria,  dei  livelli  di
assistenza e dei principi etici  di  sistema,  con  cadenza  annuale,
entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di  riferimento,  un
report relativo ai controlli di cui al presente decreto. 
  3. Nel report annuale deve essere specificato: 
    a) la metodologia adottata dalla  Regione  per  l'identificazione
delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza da sottoporre a
controllo (compresi dettagli tecnici quali la scelta del riferimento,
la metodologia di standardizzazione, la metodologia di raggruppamento
dei ricoveri, etc.); 
    b) la tipologia di prestazioni identificate come ad alto  rischio
di inappropriatezza; 
    c) il numero dei controlli effettivamente  eseguito  per  ciascun
erogatore; 
    d) la metodologia utilizzata  per  il  riscontro  di  qualita'  e
appropriatezza delle cartelle cliniche, i protocolli  di  valutazione
adottati e le conseguenti misure adottate; 
    e) i risultati del processo di controllo e le conseguenti  misure
adottate; 
    f) ogni altra informazione che la Regione ritiene utile segnalare
ai fini della documentazione e caratterizzazione, anche quantitativa,
delle attivita' di controllo effettuate. 
  4.  La  trasmissione  del  report  di  cui  al  presente   articolo
costituisce  oggetto  di  valutazione  in  sede  di  verifica   degli
adempimenti, di cui all'intesa stipulata dallo Stato e le  Regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano il 23 marzo  2005  a  cura  del
Comitato di cui all'art. 9 della predetta Intesa. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. 
    Roma, 10 dicembre 2009 
 
                                    Il Vice Ministro del lavoro,      
                               della salute e delle politiche sociali 
                                                 Fazio                
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 282 

 

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