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La diligenza professionale del medico: generica o qualificata ? - (Avv. Ennio Grassini)
 
 


La diligenza professionale del medico: generica o qualificata?  - ( Avv. Ennio Grassini )


 In base al combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. la diligenza richiesta al medico, in relazione ad un corrretto adempimento, non è quella ordinaria, del buon padre di famiglia   bensì quella ordinaria del “buon professionista”  e cioè la diligenza normalmente adeguata in relazione al tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione. 

Nell'adempimento dell'obbligazione professionale va infatti osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, uniformando il proprio modello di condotta attraverso un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi.

 

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale.

 

I limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale  presupponendo questa l'esistenza della colpa, lieve del debitore, e cioè il difetto dell'ordinaria diligenza.

 

ln ordine alla limitazione di responsabilità professionale del medico essa afferisce normalmente ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. applicandosi nelle sole ipotesi che presentano problemi tecnici di particolare difficoltà; in ogni caso si rivolgono esclusivamente all'imperizia e non anche all'imprudenza e alla negligenza.  

 

Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il paziente fa affidamento nel decidere di sottoporsi all'intervento chirurgico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.

 

Tale affidamento risulta tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista e la preparazione organizzativa e tecnica della struttura sanitaria presso la quale l'attività medica viene dal primo espletata.

 

Ne deriva che la condotta del medico specialista va esaminata non già con minore ma semmai al contrario con maggior rigore ai fini della responsabilità professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di pericolosità della prestazione  implicante scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale.  

 

Considerato che la diligenza si manifesta nella cura, nella cautela, nella perizia ( cioe’ con impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati) e nella legalità,  al professionista (ancora di piu’ allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi.

 

E’ lo standard professionale della categoria che determina il contenuto della perizia dovuta.

 

Infatti l'impegno richiesto allo specialista, non si profila, normalmente, superiore a quello del comune debitore, ma va individuato in relazione alla normale diligenza che quella specifica attività professionale richiede; considerato che il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, è proprio tale standard che determina il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonchè del relativo grado di responsabilità.

 

Il medico quindi e’  di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata al modello del buon professionista (secondo cioè una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicchè deve escludersi che il debitore privo delle necessarie cognizioni tecniche sia esentato dall'adempiere l'obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata), mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla particolare qualifica professionale, per il riferimento alla necessità di adeguare la valutazione alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato, inerente lo svolgimento dell'attività del professionista, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale.

 

Potremmo dedurre che a diversi gradi di specializzazione corrispondono diversi gradi di perizia, tanto da individuare una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata.

 

Chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista o una obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria.

 

Lo sforzo tecnico implica anche l'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati, ossia l'uso degli strumenti comunemente impiegati nel tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta.

 

La misura della diligenza richiesta nelle obbligazioni professionali va quindi concretamente accertata sotto il profilo della responsabilità.

 

Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, quali il tipo di patologia, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, …

 

Normalità che risponde dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

 

La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione.

 

Ne consegue che il medico deve sempre valutare con prudenza i limiti della propria adeguatezza professionale, eventualmente consultando anche uno specialista, avendo cura, nel contempo, di adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative, agli incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento,  informando e consigliando eventualmente al paziente, ove le condizioni lo richiedono, anche il ricovero in una struttura più idonea.  

 

Pertanto il risultato normalmente conseguibile per i migliori specialisti del settore operanti nell'ambito di una determinata struttura sanitaria ad alta specializzazione tecnico-professionale non puo’ essere il medesimo per chi sia viceversa dotato di minore grado di abilità tecnico- scientifica, ovvero presti la propria attività presso una struttura con inferiore organizzazione o dotazione di mezzi ovvero in una struttura sanitaria polivalente o "generica" oppure in un presidio di "primo intervento".

 

 

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